diritto.io

Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2004 che modifica la decisione 2003/631/CE che adotta misure relative alla Liberia in base all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE in un caso di urgenza particolare (2005/16/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, che è entrato in vigore il 1o aprile 2003, in particolare l’articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE1, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

La decisione 2002/274/CE del Consiglio, del 25 marzo 2002, che conclude la procedura di consultazione avviata con la Liberia ai sensi degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato ACP-CE2, prevede l’adozione di nuove misure appropriate a norma dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 97, paragrafo 3, dell’accordo di partenariato ACP-CE.

La decisione 2003/631/CE del Consiglio, del 25 agosto 2003, che adotta misure relative alla Liberia in base all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE in un caso di urgenza particolare3, prevede l’adozione di nuove misure appropriate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 97, paragrafo 3, dell’accordo di partenariato ACP-CE.

L'attuale situazione in Liberia non garantisce ancora il rispetto dei principi democratici, del buon governo e dello Stato di diritto.

È di conseguenza necessario prorogare il periodo di validità delle misure previste nella decisione 2003/631/CE e portare avanti il dialogo politico approfondito con il governo della Liberia,

DECIDE:

Art. 1

Le misure di cui all’articolo 1 della decisione 2003/631/CE scadono il 30 giugno 2006. Questa data non preclude eventuali date di scadenza specifiche contenute negli strumenti finanziari contemplati dalla presente decisione.

La lettera che figura nell'allegato della presente decisione è rivolta al ministro degli Affari esteri della Liberia.

Art. 2

Il risultato delle consultazioni, come spiegato nel progetto di lettera allegato alla decisione 2002/274/CE, rimane impregiudicato.

Art. 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004. Per il Consiglio Il presidente C. Veerman