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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2004 relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (2005/45/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 e 4,

vista la proposta della Commissione,

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Confederazione svizzera in merito ad un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati.

Conformemente alla decisione del Consiglio, del 20 ottobre 20041, e con riserva della sua conclusione in data ulteriore, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità in data 26 ottobre 2004.

L'accordo prevede l'applicazione provvisoria nelle more della sua entrata in vigore.

È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Art. 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati è approvato a nome della Comunità. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

La posizione che la Comunità deve adottare per quanto riguarda le decisioni o le raccomandazioni del comitato misto fondate sull’articolo 7 del protocollo n. 2 dell’accordo è stabilita dalla Commissione.

Art. 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notifica prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo2.

Art. 4

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 dell'accordo e nelle more della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o febbraio 2005, a condizione che le misure di attuazione, come definite all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo n. 2, siano adottate allo stesso tempo.

Art. 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004. Per il Consiglio Il presidente C. VEERMANN