Decisione della Commissione del 22 dicembre 2004 che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o febbraio, 1o marzo, 1o aprile, 1o maggio e 1o giugno 2004 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti contrattuali e degli agenti temporanei delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che restano in servizio nei 10 nuovi Stati membri per un periodo massimo di 15 mesi successivo all'adesione (2004/929/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1, in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,
visto il trattato di adesione dei 10 nuovi Stati membri, in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,
Con il regolamento (CE, Euratom) n. 1785/2004 del Consiglio2, sono stati fissati, per l’ultima volta e conformemente al vecchio statuto, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X di detto statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1o gennaio 2004 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio.
È opportuno adeguare, con effetto dal 1o febbraio, 1o marzo, 1o aprile, 1o maggio e 1o giugno 2004, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto, dai dati statistici in possesso della Commissione, la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,
DECIDE:
Art. unico
Con efficacia dal 1o febbraio, 1o marzo, 1o aprile, 1o maggio e 1o giugno 2004, i coefficienti correttori, applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti contrattuali e degli agenti temporanei delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che restano in servizio nei 10 nuovi Stati membri per un periodo massimo di 15 mesi successivo all'adesione, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.
I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono stabiliti conformemente alle modalità di esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004. Per la Commissione Benita Ferrero-Waldner Membro della Commissione