Decisione della Commissione del 29 dicembre 2004 relativa a una posizione comune della Comunità su una decisione del comitato misto per l’agricoltura che modifica l’appendice 1, lettera B, punto 9, dell’allegato 7 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2005/9/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la decisione 2002/309/CE1, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera, con particolare riguardo all’accordo sul commercio di prodotti agricoli2, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, quarto trattino,
L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in appresso denominato «l’accordo agricolo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.
L’articolo 6 dell’accordo agricolo istituisce un comitato misto per l’agricoltura incaricato di gestire l’accordo e di curarne la corretta esecuzione.
Conformemente all’articolo 6, paragrafi 4 e 7, dell’accordo agricolo, il 21 ottobre 2003 il comitato misto per l’agricoltura (in appresso denominato «comitato misto») ha adottato il proprio regolamento interno3 e ha costituito i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell’accordo agricolo4. Il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli» si è riunito per esaminare le questioni relative all’allegato 7 e alla sua attuazione, conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, dell’allegato 7 dell’accordo, nonché per formulare proposte da presentare al comitato misto al fine di adattare le appendici all’allegato 7, conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, dell’allegato 7 dell’accordo. L’articolo 11 dell’accordo agricolo prevede che il comitato misto possa decidere di modificare gli allegati 1 e 2 e le appendici agli altri allegati dell’accordo.
La Comunità deve definire la posizione che la Commissione dovrà adottare in sede di comitato misto in merito alle modifiche delle appendici.
La Commissione ha competenza per adottare la posizione comune in merito all’adeguamento delle appendici all’allegato 7.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
DECIDE:
Art. 1
La posizione della Comunità che la Commissione adotta in sede di comitato misto istituito a norma dell’articolo 6 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli si fonda sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.
Art. 2
Il capo della delegazione comunitaria in seno al comitato misto è autorizzato ad adottare la decisione a nome della Comunità. Per le materie di competenza della direzione generale Agricoltura, detta autorizzazione vale per il capo unità responsabile delle relazioni bilaterali con la Svizzera.
Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione