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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 2005 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (2005/663/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato di adesione del 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

In seguito all'autorizzazione concessa alla Commissione il 23 febbraio 2004, si sono conclusi i negoziati con la Repubblica di San Marino relativi ad un protocollo dell'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, la Commissione ha presentato un progetto di protocollo al Consiglio.

Il protocollo dovrebbe essere concluso,

DECIDE:

Art. 1

È approvato, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità e dei suoi Stati membri.

Art. 3

Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, lo strumento di ratifica di cui all'articolo 3 del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2005. Per il Consiglio Il presidente J.-C. JUNCKER