diritto.io

Decisione del Consiglio del 24 gennaio 2005 che approva l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla «convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi» (2005/84/Euratom)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

La convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi è stata aperta alla firma dal 29 settembre 1997 fino alla sua entrata in vigore il 18 giugno 2001.

Detta convenzione è ora aperta all'adesione delle organizzazioni regionali di integrazione economica o di altra natura, a condizione che tale organizzazione sia costituita da Stati sovrani e abbia competenza quanto alle negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali nelle materie contemplate dalla presente convenzione e che la Comunità abbia scelto di aderirvi.

Tenuto conto dei compiti assegnati alla Comunità dal titolo II, capo 3, «Protezione sanitaria» del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, dovrebbe essere approvata l'adesione della stessa Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione congiunta.

Nell'aderire alla presente convenzione, la Comunità europea dell'energia atomica dovrà presentare una riserva in relazione alla non conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/3/Euratom relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa1 con la specifica prescrizione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera i), della convenzione congiunta che richiede il consenso dello Stato di destinazione nell'ambito dei movimenti transfrontalieri.

Nel diventare parte della presente convenzione, l'articolo 39, paragrafo 4, punto iii), della stessa obbliga tale organizzazione a comunicare al depositario una dichiarazione in cui risulti quali Stati ne sono membri, quali articoli della convenzione si applicano ad essa e qual è la sfera delle sue competenze nel settore disciplinato da tali articoli.

A norma delle convenzione congiunta le competenze degli Stati membri in quanto parti contraenti della stessa non sono influenzate dall'adesione della Comunità,

DECIDE:

Art. unico

1. E' approvata l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

2. Il testo della dichiarazione della Comunità europea dell'energia atomica in conformità delle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 4, punto iii), della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2005. Per il Consiglio Il presidente F. Boden