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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 31 gennaio 2005 relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (2005/202/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 133, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima e seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 6, paragrafo 21,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

Il protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea è stato firmato a nome della Comunità europea2 e dei suoi Stati membri il 29 aprile 2004.

È opportuno approvare il protocollo aggiuntivo,

DECIDE:

Art. 1

Il protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea è approvato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri. Il testo del protocollo aggiuntivo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica secondo quanto previsto dall’articolo 5 del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2005. Per il Consiglio Il presidente J. ASSELBORN