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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 31 gennaio 2005 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (2006/376/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 e 3,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

(1)(2)(3)(4)Il 10 febbraio 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con Israele per adeguare l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea.Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.Il testo del protocollo negoziato con Israele prevede, all'articolo 13, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.Fatta salva la sua conclusione in una data successiva, il protocollo dovrebbe essere firmato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri e applicato in via provvisoria,

DECIDE:

Art. 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

La Comunità europea e i suoi Stati membri decidono di applicare provvisoriamente le disposizioni del protocollo, con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2005. Per il Consiglio Il presidente J. ASSELBORN