DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 2005 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (2005/370/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
La convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Århus») intende attribuire al pubblico determinati diritti e impone alle parti contraenti e alle autorità pubbliche alcuni obblighi per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
Il miglioramento dell'accesso alle informazioni, una più ampia partecipazione ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia sono strumenti essenziali per sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali e per promuovere una migliore attuazione e applicazione della normativa ambientale. Tali strumenti contribuiscono a rafforzare e a rendere più efficaci le politiche per la tutela dell'ambiente.
La convenzione di Århus è aperta alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica.
Secondo la convenzione di Århus, le organizzazioni regionali di integrazione economica devono dichiarare, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione.
In virtù del trattato e, in particolare, dell'articolo 175, paragrafo 1, la Comunità è competente, insieme agli Stati membri, a stipulare accordi internazionali e ad adempiere agli obblighi che ne derivano, che contribuiscano a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 174 del trattato.
La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno firmato la convenzione di Århus nel 1998 e da allora si sono attivamente impegnati per assicurarne l'approvazione. Nel frattempo è in corso l'adeguamento della pertinente normativa comunitaria alla convenzione.
L'obiettivo della convenzione di Århus, quale definito all'articolo 1 della stessa, è coerente con gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale enunciati all'articolo 174 del trattato, ai sensi del quale la Comunità, che ha competenza condivisa con i suoi Stati membri, ha già adottato una esauriente normativa che evolve costantemente e contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo della convenzione, non solo da parte delle proprie istituzioni, ma anche da parte delle autorità pubbliche degli Stati membri.
È pertanto opportuno approvare la convenzione di Århus,
DECIDE:
Art. 1
È approvata a nome della Comunità la convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Århus»). Il testo della convenzione di Århus è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare lo strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 19 della convenzione di Århus. Contestualmente, la (le) persona (persone) designata (designate) procedono al deposito delle dichiarazioni di cui all'allegato della presente decisione, ai sensi dell'articolo 19 della convenzione di Århus.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005. Per il Consiglio Il presidente J.-C. JUNCKER