DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 febbraio 2005 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Ucraina che proroga e modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l’Ucraina (2005/196/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Ucraina che proroga e modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili con l’Ucraina.
Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo dovrebbe essere firmato a nome della Comunità.
In attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione, è opportuno applicare l’accordo a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2005, con riserva di trattamento reciproco,
DECIDE:
Art. 1
Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Ucraina che proroga e modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l’Ucraina.
Art. 2
Con riserva di trattamento reciproco, l’accordo in forma di scambio di lettere di cui all’articolo 1 è applicato su base provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2005, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 3
La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi1, le misure di cui al paragrafo 6 dello scambio di lettere firmato il 19 dicembre 20002, che consistono nel ripristinare il regime contingentale vigente nel 2000 qualora l’Ucraina non applichi le aliquote tariffarie di cui al paragrafo 1.5 dello scambio di lettere di cui all’articolo 1 della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2005. Per il Consiglio Il presidente J. ASSELBORN