Decisione del Consiglio e della Commissione del 21 febbraio 2005 relativa alla conclusione di un protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (2005/205/CE, Euratom)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo1,
vista l’approvazione del Consiglio ai sensi dell’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
Il protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, è stato firmato a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri in data 21 dicembre 2004, ai sensi della decisione 2005/41/CE del Consiglio2.
È opportuno concludere il protocollo,
DECIDONO:
Art. 1
Il protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, è approvato a nome delle Comunità europee e della Comunità europea dell’energia atomica e dei loro Stati membri.
Il testo del protocollo è allegato alla decisione 2005/41/CE3.
Art. 2
Il presidente del Consiglio provvede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a depositare gli strumenti di approvazione di cui all’articolo 13 del protocollo. Contemporaneamente il presidente della Commissione provvede a depositare i medesimi a nome della Comunità europea dell’energia atomica.
Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2005. Per il Consiglio Il presidente J. Asselborn Per la Commissione Il presidente J. M. Barroso