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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2005 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo addizionale all’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall’altro, per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (2005/206/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

Il 26 aprile 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Repubblica del Sud Africa un protocollo addizionale dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall’altro1 per tenere conto dell’adesione dei dieci nuovi Stati membri dell’Unione europea.

Tali negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

Il protocollo addizionale negoziato con la Repubblica del Sud Africa prevede, all’articolo 10, paragrafo 2, l’applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

Con riserva della sua conclusione è opportuno firmare il protocollo addizionale a nome della Comunità e applicarlo a titolo provvisorio,

DECIDE:

Art. 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, il protocollo addizionale dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall’altro, per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea. Il testo del protocollo addizionale è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il protocollo addizionale è applicato su base provvisoria, con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2005. Per il Consiglio Il presidente F. BODEN