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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 3 marzo 2005 relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull’accesso al mercato (2005/244/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

La Commissione ha negoziato per conto della Comunità europea un accordo bilaterale in merito a un’attuazione anticipata degli impegni in materia di accesso al mercato collegati all’adesione del Vietnam all’OMC.

L’accordo è stato siglato il 3 dicembre 2004.

É necessario che l’accordo, che avrà natura temporanea e sarà di tipo sui generis, entri in vigore quanto prima per essere efficace. La conclusione dell’accordo non incide in alcun modo sulla ripartizione delle competenze tra la Comunità ed i suoi Stati membri, conformemente al diritto comunitario quale interpretato dalla Corte di giustizia.

È opportuno approvare l’accordo a nome della Comunità,

DECIDE:

Art. 1

L’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull’accesso al mercato è approvato a nome della Comunità. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 3

Conformemente alla procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio del 12 ottobre 1993 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi1, la Commissione adotta la misura di cui all’articolo 5, primo comma dell’accordo, che consiste nel reintrodurre l’applicazione dei contingenti per i prodotti tessili e dell’abbigliamento, qualora il Vietnam non adempia agli obblighi che gli incombono in forza degli articoli 2, 3 e 4 dell’accordo e del paragrafo 9 dell’accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 15 febbraio 2003. Nella misura in cui riguardano la stessa materia, le disposizioni della presente decisione recante approvazione dell’accordo prevalgono su quelle del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 2005. Per il Consiglio Il presidente F. BILTGEN