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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 3 marzo 2005 relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (2005/371/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

vista la proposta della Commissione,

Con decisione del 28 novembre 2002, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

I relativi negoziati si sono svolti nei giorni 15 e 16 maggio, 18 settembre e 5 novembre 2003.

È opportuno firmare l'accordo siglato a Bruxelles il 18 dicembre 2004, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Art. 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo in nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 2005. Per il Consiglio Il presidente F. BILTGEN