DECISIONE DEL CONSIGLIO del 3 marzo 2005 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (2005/372/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con il governo dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.
L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 4 giugno 2004, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, in conformità della decisione del 25 novembre 2003.
Occorre approvare l'accordo.
Visto che l'accordo istituisce un comitato misto che può prendere decisioni aventi effetti giuridici su determinate questioni tecniche, si ritiene opportuno prevedere una procedura semplificata di adozione della posizione comunitaria in questi casi.
A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione,
DECIDE:
Art. 1
L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare e le dichiarazioni ad esso allegate sono approvati a nome della Comunità. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo.
Art. 3
La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato di esperti istituito dall'articolo 17 dell'accordo.
Art. 4
La posizione della Comunità nel comitato misto di riammissione per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, dell'accordo viene decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio. Per tutte le altre decisioni del comitato misto di riammissione, la posizione della Comunità viene adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Art. 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 2005. Per il Consiglio Il presidente F. BILTGEN