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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 marzo 2005 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (2005/645/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a negoziare con il Marocco un protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Marocco, dall’altra1, per tener conto dell’adesione dei nuovi Stati membri all’Unione europea.

Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

Il testo del protocollo negoziato con il Marocco prevede, all’articolo 12, paragrafo 2, l’applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, il protocollo deve essere firmato a nome della Comunità e applicato in via provvisoria,

DECIDE:

Art. 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea2.

Art. 2

Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o maggio 2004, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 2005. Per il Consiglio Il presidente J. ASSELBORN