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Decisione della Commissione del 5 aprile 2005 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di filati di poliesteri ad alta tenacità originari della Bielorussia, della Repubblica di Corea e di Taiwan (2005/289/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base»)1, in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO

1. Osservazioni generali

Il 28 gennaio 2004, con un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea2, la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di filati di poliesteri ad alta tenacità originari della Bielorussia, della Repubblica di Corea («Corea») e di Taiwan.

Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata nel dicembre 2003 dal Comitato internazionale dei produttori di rayon e fibre sintetiche (CIRFS, Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques) («il denunciante»), per conto di produttori che rappresentano una percentuale maggioritaria, in questo caso più del 70 %, della produzione comunitaria totale di filati di poliesteri ad alta tenacità. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all’esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in esame e al conseguente pregiudizio notevole considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento antidumping.

In seguito, l’8 marzo 2004, uno dei produttori denuncianti, KoSa, ha ritirato il proprio sostegno alla denuncia. Nel frattempo, un produttore spagnolo, Brilén, ha manifestato l’intenzione di collaborare al procedimento ed ha espresso il suo sostegno alla denuncia. Il 16 giugno 2004 il CIRFS ha ritirato la propria denuncia affermando di nutrire seri dubbi sul fatto che il procedimento avrebbe risolto in modo soddisfacente i problemi di dumping e il conseguente pregiudizio per tutti i produttori comunitari. Tuttavia, il principale produttore comunitario (Acordis) ha chiesto di portare avanti il procedimento. Dal momento che le società Acordis e Brilén rappresentano, insieme, il 40 % della produzione comunitaria totale di filati di poliesteri ad alta tenacità, essi sono stati considerati sufficientemente rappresentativi per proseguire l’inchiesta.

2. Apertura

La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura dell’inchiesta il denunciante e i produttori comunitari noti, i produttori esportatori della Bielorussia, della Corea e di Taiwan e le autorità di questi paesi nonché gli importatori e utilizzatori nella Comunità citati nella denuncia come parti interessate e le loro associazioni. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

Un produttore esportatore della Bielorussia, tre produttori esportatori della Corea, due produttori esportatori di Taiwan nonché tre produttori comunitari, quaranta utilizzatori, due associazioni di utilizzatori e tre importatori hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

In considerazione dell’apparente gran numero di produttori esportatori in Corea e di importatori comunitari, la Commissione ha indicato, nell’avviso di apertura, che nell’inchiesta si sarebbe potuto fare ricorso al campionamento. Si è deciso tuttavia di non utilizzare il campionamento poiché il numero di produttori esportatori della Corea e di importatori comunitari disposti a collaborare è risultato inferiore al previsto.

3. Questionari

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura.

Sono giunte risposte da sei produttori esportatori (uno della Bielorussia, tre della Corea e due di Taiwan), da un produttore comunitario denunciante e da due altri produttori comunitari, da cinque aziende utilizzatrici e da tre importatori.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del pregiudizio da esso derivante e dell’interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

  1. a) Produttori comunitari:

    Acordis, Arnhem, Paesi Bassi;

    Brilén S.A., Barbastro, Spagna.

  2. b) Importatori comunitari:

    Pössiger GmbH, Rosendahl, Germania;

    Mitsui Ltd., Londra, Regno Unito.

  3. c) Utilizzatori nella Comunità:

    Cordstrap, Deurne, Paesi Bassi;

    Güth & Wolf, Gütersloh, Germania;

    OLBO Industrietextilien GmbH, Solingen, Germania;

    Gurt & Bandweberei Oppermann GmbH, Einbeck, Germania.

  4. d) Produttori esportatori coreani:

    Honeywell Sysko Co., Inc., Seoul, Corea;

    Hyosung Corporation, Seoul, Corea;

    Kolon Industries Inc., Seoul, Corea.

  5. e) Produttori esportatori di Taiwan:

    Far Eastern Textiles Ltd., Taipei, Taiwan;

    Shinkong Corporation, Taipei, Taiwan.

  6. f) Importatori collegati nella Comunità:

    Honeywell Performance Fibers, Longwy, Francia;

    Hyosung Deutschland GmbH, Neu-Isenburg, Germania.

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2003 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2000 e la fine del PI («periodo in esame»).

B. PRODOTTO INTERESSATO E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

Il prodotto è costituito da filati di poliesteri ad alta tenacità (diversi dal filo da cucito), non in vendita al dettaglio, inclusi i monofilamenti di poliesteri inferiori a 67 decitex, originari della Bielorussia, della Corea e di Taiwan, normalmente classificati al codice NC 54022000 («il prodotto in esame»).

Il prodotto in esame presenta caratteristiche eccezionali ed è utilizzato per una serie di diverse applicazioni finali, tra cui applicazioni di rinforzo per articoli meccanici in gomma, ad esempio nastri trasportatori, cinghie e tubi di trasmissione, pneumatici radiali, tessuti spalmati e non spalmati, ad esempio copertoni, cartelloni, geotessili, indumenti protettivi e cinture di sicurezza nonché applicazioni a tensione lineare, quali ad esempio corde, reti e legature.

2. Prodotto simile

Non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame esportato nella Comunità dalla Bielorussia, dalla Corea e da Taiwan e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno in Corea e Taiwan. Questi prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni.

Il produttore esportatore della Bielorussia ha sostenuto che i prodotti da lui esportati nella Comunità non somigliano a quelli fabbricati e venduti all’interno della Comunità e che, pertanto, non possono essere considerati come prodotti simili. Questa affermazione si basa sulle presunte differenze di qualità e di utilizzo tra i prodotti esportati nella Comunità dal produttore esportatore in questione e i modelli comparabili fabbricati dai produttori comunitari. Tuttavia, l’inchiesta ha rivelato che i prodotti fabbricati dai produttori comunitari e venduti sul mercato comunitario presentano le stesse caratteristiche fisiche di base e le stesse applicazioni dei prodotti esportati nella Comunità dal produttore esportatore interessato.

In conclusione, essendo stato accertato che il prodotto esportato nella Comunità dalla Bielorussia, dalla Corea e da Taiwan, quello fabbricato e venduto sul mercato interno della Corea e di Taiwan e quello fabbricato e venduto nella Comunità dai produttori comunitari presentavano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni, sono stati considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

1. Metodo generale

Il metodo generale illustrato in appresso è stato applicato a tutti i produttori esportatori in Corea e Taiwan nonché, in considerazione del concetto di paese di riferimento, al produttore esportatore in Bielorussia. La presentazione delle risultanze relative al dumping per ciascuno dei paesi interessati descrive pertanto solo gli aspetti specifici di quel paese esportatore.

1.1. Valore normale

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto simile effettuate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite per l’esportazione verso la Comunità.

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto simile, venduti sul mercato interno dalle società con vendite globali rappresentative, identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l’esportazione nella Comunità.

Inoltre, per ciascuno dei tipi di prodotto venduti dal produttore esportatore sul mercato interno e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se, durante il PI, il loro volume complessivo corrispondeva al 5 % o più del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nella Comunità.

La Commissione ha poi esaminato se le vendite effettuate sul mercato interno da ciascuna società si potessero considerare effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Ciò è stato fatto determinando, per ciascun tipo di prodotto esportato, la percentuale delle vendite remunerative sul mercato interno ad acquirenti indipendenti: a) per i tipi di prodotto per i quali oltre l’80 % delle vendite sul mercato interno (in volume) era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari e la media ponderata del prezzo di vendita era uguale o superiore al costo unitario, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo in questione sul mercato interno; b) per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 %, ma non oltre l’80 %, delle vendite sul mercato interno (in volume) era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi uguali o superiori ai costi unitari; c) per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 % delle vendite sul mercato interno (in volume) era effettuato ad un prezzo non inferiore ai costi unitari, si è ritenuto che il tipo in questione non fosse stato venduto nel corso di normali operazioni commerciali.

Per i tipi di prodotti la cui vendita non era stata effettuata nel corso di normali operazioni commerciali, nonché per quelli non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, si è dovuto costruire il valore normale.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute e la media ponderata dei profitti realizzati da ciascuno dei produttori esportatori interessati che hanno collaborato sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nell’ambito di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta, alla media dei loro costi di produzione durante tale periodo. Ove necessario, i costi di produzione e le SGAV indicati sono stati corretti prima di essere usati per la verifica dell’esistenza di normali operazioni commerciali e per la costruzione dei valori normali.

1.2. Prezzi all’esportazione

Nei casi in cui le vendite all’esportazione del prodotto in esame sono state effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base dei prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili.

Per le vendite realizzate attraverso un importatore collegato, il prezzo all’esportazione è stato costruito sulla base del prezzo di rivendita ad acquirenti indipendenti, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questi casi, per stabilire un prezzo all’esportazione attendibile a livello franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti al prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente nella Comunità per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l’importazione e la rivendita. Questi includono i costi di nolo, movimentazione, carico, assicurazione e i costi accessori nonché le SGAV sostenute dall’importatore collegato. Il prezzo di rivendita è stato ulteriormente adeguato per tener conto di un congruo margine di profitto che, secondo quanto accertato nell’inchiesta, è stato realizzato da importatori indipendenti del prodotto in esame.

1.3. Confronto

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Opportuni adeguamenti sono stati apportati ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica.

1.4. Margine di dumping

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta la media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione.

2. Bielorussia

2.1. Paese di riferimento

Dal momento che la Bielorussia è un paese non retto da un’economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale è stato determinato sulla base delle informazioni ottenute in un paese terzo a economia di mercato appropriato nel quale il prodotto era fabbricato e commercializzato. Ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Bielorussia, nell’avviso di apertura dell’inchiesta si prevedeva di scegliere quale paese di riferimento appropriato gli Stati Uniti d’America («USA»).

L’unico produttore esportatore della Bielorussia, JSC «Mogilevkhimvolokno», e il governo della Bielorussia si sono opposti a questa proposta e hanno suggerito di scegliere Taiwan, facendo valere le seguenti argomentazioni:

il fatto di ritenere gli esportatori taiwanesi responsabili di pratiche di dumping è irrilevante ai fini della determinazione di un paese di riferimento appropriato;

negli USA i denuncianti hanno società collegate che dispongono di grandi impianti di produzione e non sarebbe quindi opportuno che il valore normale si fondasse sulle informazioni fornite da tali società;

contrariamente a quanto avviene con gli USA, vi è un parallelismo nello sviluppo economico del paese, nei volumi di produzione e nei prodotti finali tra Taiwan, da un lato, e la Bielorussia, dall’altro;

Taiwan è stata scelta come paese di riferimento per la Bielorussia in precedenti indagini relative ai tessili ed è soggetta alla stessa inchiesta.

La Commissione ha contattato tutti i produttori noti di filati di poliesteri ad alta tenacità degli USA. Tuttavia, nonostante i considerevoli sforzi compiuti, la Commissione non ha ottenuto collaborazione da nessuna di queste società entro il termine supplementare previsto a tal fine. Pertanto, la Commissione non ha più ritenuto opportuno considerare gli USA come paese di riferimento nell’ambito della presente inchiesta.

La Commissione, prendendo in considerazione i termini previsti dall’inchiesta e la mancanza di collaborazione da parte degli USA, ha poi esaminato se uno dei paesi esportatori oggetto dell’inchiesta (Corea o Taiwan) potesse essere preso in considerazione come paese terzo ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Bielorussia.

In considerazione del livello simile di sviluppo economico e di volumi di produzione, entrambi i paesi potrebbero risultare appropriati. Tuttavia, tra la Corea e Taiwan, si è ritenuto che la Corea fosse più appropriata per via del maggior grado di comparabilità tra i prodotti finali della Bielorussia e quelli della Corea rispetto a quelli di Taiwan. Bisogna inoltre osservare che vi è un numero maggiore di operatori coinvolti nella produzione e vendita del prodotto in esame in Corea rispetto a Taiwan e che il mercato coreano per il prodotto in esame è più rappresentativo di quello taiwanese sia riguardo al valore che alle quantità totali.

Su questa base, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di scegliere la Corea come paese di riferimento.

2.2. Valore normale

Successivamente alla scelta della Corea come paese di riferimento, il valore normale è stato calcolato sulla base dei dati verificati presso la sede dei produttori esportatori coreani che hanno pienamente collaborato all’inchiesta. Il valore normale è stato basato sui prezzi effettivamente pagati o pagabili sul mercato interno della Corea per i tipi di prodotto comparabili, purché venduti in quantità rappresentative e nel corso di normali operazioni commerciali, come è risultato essere il caso per una serie di tipi di prodotti esportati.

Per gli altri tipi di prodotti esportati, i quali o non erano stati venduti nel corso di normali operazioni commerciali o in quantità rappresentative dai produttori coreani sul mercato interno, sono stati utilizzati i valori normali costruiti. Il valore normale è stato costruito come indicato al considerando 22.

2.3. Prezzi all’esportazione

Dal momento che la quantità e il valore delle vendite all’esportazione riferite dall’unico produttore esportatore della Bielorussia, JSC «Mogilevkhimvolokno», corrispondevano ai dati Eurostat relativi alle importazioni globali del prodotto in esame originario della Bielorussia, si è ritenuto opportuno utilizzare le vendite all’esportazione riferite da questo unico produttore esportatore anche se tali dati non sono stati verificati in loco.

Tutte le vendite all’esportazione della JSC «Mogilevkhimvolokno» sono state effettuate direttamente nei confronti di acquirenti indipendenti nella Comunità. Pertanto, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili.

2.4. Confronto

Per garantire un confronto equo si è tenuto conto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a una serie di fattori che potrebbero incidere sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati quindi concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti le spese di trasporto, nolo, assicurazione, movimentazione, carico e accessorie, gli oneri all’importazione e le imposte indirette, i costi di credito, assistenza, commissioni e sconti e riduzioni.

La JSC «Mogilevkhimvolokno» ha sostenuto che se, nonostante le argomentazioni di cui al considerando 14, i suoi prodotti dovessero essere considerati come prodotti simili, si sarebbe dovuto procedere ad un adeguamento per tener conto delle differenze di qualità e di utilizzo di cui essa asseriva l’esistenza. Non essendo stata debitamente motivata, tale richiesta ha dovuto essere respinta.

2.5. Margine di dumping

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata adeguata del valore normale di ciascun tipo di prodotto nel paese di riferimento è stata confrontata con la media ponderata adeguata del prezzo all’esportazione di ciascun tipo corrispondente del prodotto in esame originario della Bielorussia. Il confronto ha permesso di stabilire un margine di dumping nullo per le esportazioni dalla Bielorussia nella Comunità.

Dal momento che l’esportatore della Bielorussia che ha collaborato rappresentava la totalità della produzione e delle esportazioni del prodotto in esame di questo paese, anche il margine di dumping per l’intero paese è risultato essere nullo. Sulla base di questo risultato, si è ritenuto opportuno chiudere l’inchiesta senza l’istituzione di misure relativamente alle importazioni originarie della Bielorussia, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

3. Repubblica di Corea

3.1. Valore normale

Per alcuni tipi di prodotti venduti all’esportazione nella Comunità da tutte e tre le società oggetto dell’inchiesta, è stato riscontrato che le vendite sul mercato interno erano state effettuate in quantità rappresentative e nel corso di normali operazioni commerciali. Il valore normale per questi tipi di prodotti è stato basato sui prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato interno della Corea durante il periodo dell’inchiesta, come previsto all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

Per i tipi di prodotti la cui vendita non era stata effettuata nel corso di normali operazioni commerciali, nonché per quelli non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, si è dovuto costruire il valore normale. Tutte e tre le società oggetto dell’inchiesta hanno esportato nella Comunità determinati tipi di prodotto che rientrano nelle categorie summenzionate. Il valore normale è stato costruito come indicato al considerando 22.

3.2. Prezzi all’esportazione

Tutte le vendite all’esportazione di un produttore esportatore e una parte di quelle di un altro produttore esportatore sono state effettuate direttamente nei confronti di importatori collegati nella Comunità. Di conseguenza, in questo caso, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base al prezzo al quale il prodotto è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente e in conformità della metodologia descritta al considerando 24.

Le rimanenti esportazioni del prodotto in esame da parte di due produttori esportatori sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità. In questo caso, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili.

3.3. Confronto

Per garantire un confronto equo si è tenuto conto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a una serie di fattori che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati quindi concessi a tutti i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti le spese di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, imposte indirette, costi di credito, assistenza, commissioni e sconti e riduzioni.

Un produttore esportatore ha chiesto un adeguamento per uno sconto quantitativo praticato dal suo importatore collegato sul prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, sostenendo che i prezzi di rivendita applicati ad alcuni acquirenti con cui esistevano contratti trimestrali erano inferiori ai prezzi per i clienti che acquistavano a pronti. Egli ha inoltre sostenuto che contratti del genere non erano stipulati con clienti sul mercato interno e che occorreva praticare quindi un adeguamento del prezzo all’esportazione per assicurare un equo confronto tra quest’ultimo e il valore normale.

La Commissione ha analizzato il ben fondato della richiesta di adeguamento. L’inchiesta ha confermato che alcuni acquirenti nella Comunità avevano stipulato contratti trimestrali con l’importatore collegato. Essendo stato riscontrato che gli acquirenti sul mercato interno non beneficiavano di contratti di questo tipo, si è esaminato se il valore normale e il prezzo all’esportazione fossero paragonabili. Non si è potuto accertare che i prezzi praticati nei confronti di acquirenti nella Comunità comprendessero lo sconto in questione. Inoltre, il presunto sconto non figurava come tale sulle fatture, non erano state emesse note di credito relative allo sconto e questo non figurava né nella contabilità del produttore né in quella dell’importatore collegato. Va osservato che gli sconti quantitativi possono ottenere un adeguamento solo quando vengono effettivamente concessi per le differenze di quantità direttamente legate alle vendite in questione. Nel caso specifico, invece, non si è potuto accertare che la società in questione praticasse tali sconti. Di conseguenza, e considerato che il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati riscontrati paragonabili, l’adeguamento richiesto per lo sconto quantitativo è stato rifiutato.

Tutte e tre le società oggetto dell’inchiesta hanno chiesto un adeguamento per la restituzione del dazio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, a motivo che il prodotto simile sarebbe stato gravato da oneri all’importazione allorché esso era destinato al consumo nel paese esportatore, ma che tali oneri erano rimborsati o non venivano versati quando il prodotto era esportato nella Comunità.

La richiesta è stata considerata infondata in quanto nessuna delle tre società ha potuto dimostrare che gli oneri all’importazione rimborsati alle società erano dovuti alle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità.

Una società ha chiesto un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera f), del regolamento di base, per differenze tra i costi di imballaggio direttamente collegati al prodotto esportato e quelli relativi al prodotto venduto sul mercato interno. Tuttavia, la società non è stata in grado di dimostrare una differenza rilevante ai fini della comparabilità dei prezzi tra i costi di imballaggio del prodotto in esame e quelli relativi al prodotto simile venduto dagli esportatori coreani che hanno collaborato sul loro mercato interno. La richiesta di adeguamento è stata pertanto respinta.

3.4. Margini di dumping

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ogni società, la media ponderata adeguata del valore normale di ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata adeguata del prezzo all’esportazione di ciascun tipo corrispondente di prodotto.

Su questa base, i margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all’importazione CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Honeywell Sysko Co., Inc.4,5 %
Hyosung Corporation0 %
Kolon Industries Inc.0 %.

Si fa notare che, sulla base dei dati Eurostat, i tre produttori esportatori summenzionati rappresentano la totalità delle esportazioni originarie della Corea. Al fine di valutare se, su base nazionale, il margine di dumping fosse inferiore al minimo, è stata stabilita una media ponderata del margine di dumping per l’intero paese. Si è riscontrato che, considerata l’entità delle esportazioni della Hyosung e della Kolon rispetto a quelle della Honeywell, il margine era inferiore al livello minimo. Poiché il margine di dumping nazionale è risultato minimo, si è ritenuto opportuno chiudere l’inchiesta senza l’istituzione di misure relativamente alle importazioni originarie della Corea, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

4. Taiwan

4.1. Valore normale

Per la stragrande maggioranza dei tipi di prodotti venduti all’esportazione nella Comunità da entrambe le società taiwanesi oggetto dell’inchiesta è stato riscontrato che le vendite sul mercato interno erano state effettuate in quantità rappresentative e nel corso di normali operazioni commerciali. Il valore normale per questi tipi di prodotti è stato basato sui prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato interno di Taiwan durante il periodo dell’inchiesta, come previsto all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

Per i tipi di prodotti la cui vendita non era stata effettuata nel corso di normali operazioni commerciali, nonché per quelli non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, si è dovuto costruire il valore normale. Entrambe le società oggetto dell’inchiesta hanno venduto quantità limitate di alcuni tipi di prodotti destinati all’esportazione nella Comunità. Il valore normale è stato costruito come indicato al considerando 22.

4.2. Prezzo all’esportazione

Tutte le vendite del prodotto in esame effettuate dai due produttori esportatori sul mercato comunitario erano rivolte direttamente ad acquirenti indipendenti della Comunità. Pertanto, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili.

4.3. Confronto

Per garantire un confronto equo si è tenuto conto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a una serie di fattori che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati quindi concessi ad entrambi i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti le spese di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, oneri all’importazione, imposte indirette, costi di credito, assistenza, commissioni e sconti e riduzioni.

4.4. Margini di dumping

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ogni società, la media ponderata adeguata del valore normale di ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata adeguata del prezzo all’esportazione di ciascun tipo corrispondente del prodotto in esame.

Su questa base, i margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all’importazione CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Far Eastern Textiles Corporation5,5 %
Shinkong Corporation0 %

Visto l’elevato livello di collaborazione (più dell’80 % delle esportazioni del prodotto in esame da Taiwan nella Comunità), il margine residuo è stato fissato allo stesso livello di quello stabilito per il produttore esportatore che ha collaborato, Far Eastern Textiles Corporation, ossia al 5,5 %.

D. PREGIUDIZIO

1. Definizione dell’industria comunitaria

All’interno della Comunità, il prodotto simile è fabbricato da sei produttori, ossia le due società a nome delle quali è stata presentata la denuncia (Acordis e KoSa) e quattro altri produttori. Come indicato nel considerando 3, la KoSa ha ritirato il suo sostegno alla denuncia l’8 marzo 2004.

Uno dei quattro altri produttori comunitari del prodotto simile, la società spagnola Brilén, si è manifestata dopo l’apertura per sostenere la denuncia e ha collaborato pienamente al procedimento.

Un altro produttore comunitario, Honeywell, che dispone di impianti di produzione, tra l’altro, in Francia, ha inviato una risposta al questionario e ha deciso, in seguito, di opporsi al procedimento.

I due produttori comunitari che appoggiano l’inchiesta, Acordis e Brilén, rappresentavano globalmente, durante il PI, circa il 40 % della produzione comunitaria del prodotto in esame. Essi costituiscono, pertanto, l’industria comunitaria, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno in appresso denominati «l’industria comunitaria».

Considerato che l’industria comunitaria è rappresentata solo da due produttori, i dati che la riguardano sono stati indicizzati al fine di tutelare la riservatezza, in conformità dell’articolo 19 del regolamento di base.

2. Consumo comunitario

Il consumo comunitario è stato stabilito sulla base della produzione di tutti i produttori del prodotto simile nella Comunità, stimata dal denunciante, cui sono state sommate le importazioni provenienti da tutti i paesi indicate da Eurostat e detratte le esportazioni verso tutti i paesi riferite da Eurostat.

E’ stato riscontrato che il consumo comunitario è rimasto sostanzialmente stabile nel periodo in esame, registrando un aumento solo dell’1 %. In appresso figurano i dati particolareggiati:

Consumo2000200120022003 (PI)
Tonnellate206000206900207900207400
Indice100100101101

3. Volume delle importazioni in dumping e quota di mercato

Considerato che sono state riscontrate pratiche di dumping durante il PI solo nei confronti di un produttore esportatore taiwanese del prodotto in esame, i dati relativi alle importazioni di tale prodotto nella Comunità provenienti da questo produttore esportatore hanno dovuto essere indicizzati al fine di tutelare la riservatezza, in conformità dell’articolo 19 del regolamento di base.

Le informazioni relative ai volumi delle importazioni oggetto di dumping nel periodo tra il 2000 e il PI si basano su quelle fornite dal produttore esportatore che ha collaborato per il quale sono state constatate pratiche di dumping nel PI. Le importazioni oggetto di dumping originarie di Taiwan sono diminuite del 16 % tra il 2000 e il 2001, per aumentare in modo significativo nel 2002 e nel PI fino ad un aumento totale del 112 % nel periodo in esame. La quota di mercato delle importazioni in dumping originarie di Taiwan ha seguito lo stesso andamento. Va osservato che questa quota di mercato è stata modesta nel periodo in esame ed è rimasta sempre inferiore al 4 %.

Importazioni2000200120022003 (PI)
Volume (tonnellate)Dati protetti (cfr. considerando 68)
Indice10084136212
Quota di mercatoDati protetti (cfr. considerando 68)
Indice10084135211

4. Prezzi delle importazioni in esame

Le informazioni relative ai prezzi delle importazioni oggetto di dumping nel periodo tra il 2000 e il PI si fondano su quelle fornite dal produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta e per il quale è stato riscontrato il dumping nel PI.

a) Evoluzione dei prezzi

In base ai dati raccolti nel corso dell’inchiesta, i prezzi delle importazioni da Taiwan sono scesi costantemente fino ad una percentuale globale del 29 %, durante il periodo in esame.

Prezzi all’importazione2000200120022003 (PI)
Euro per tonnellataDati protetti (cfr. considerando 68)
Indice100998071

b) Sottoquotazione dei prezzi

Sono stati messi a confronto i prezzi medi di modelli comparabili del prodotto in esame applicati dal produttore esportatore e dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità. A tal fine, i prezzi franco fabbrica applicati dall’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti, al netto di tutte le riduzioni e imposte, sono stati confrontati con i prezzi CIF franco frontiera comunitaria del produttore esportatore taiwanese responsabile del dumping nel PI, debitamente adeguati per tener conto dei costi successivi all’importazione. Dal confronto è emerso che durante il PI il prodotto in esame originario di Taiwan venduto nella Comunità determinava una sottoquotazione dei prezzi dell’industria comunitaria che oscillava tra il 25 % e il 30 %.

5. Situazione dell’industria comunitaria

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che potevano incidere sulla situazione dell’industria comunitaria.

a) Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti

Dopo un periodo di produzione relativamente stabile tra il 2000 e il 2002, la produzione del prodotto in esame da parte dell’industria comunitaria è aumentata del 4 % nel PI. La capacità di produzione è aumentata in totale dell’8 % nel corso del periodo in esame.

L’utilizzazione degli impianti ha inizialmente subito una contrazione del 7 % tra il 2000 e il 2001 per poi registrare un aumento del 3 % fino al 2003, il che significa una diminuzione totale del 4 % durante il periodo in esame.

Produzione2000200120022003 (PI)
ProduzioneDati protetti (cfr. considerando 65)
Indice10099100104
Capacità di produzioneDati protetti (cfr. considerando 65)
Indice100106107108
Utilizzazione degli impiantiDati protetti (cfr. considerando 65)
Indice100939496

b) Scorte

Si sono potute analizzare le scorte del prodotto in esame solo per il periodo tra il 2001 e il 2003, in quanto l’industria comunitaria non è stata in grado di fornire informazioni coerenti per il periodo precedente. Infatti, uno dei produttori comunitari ha iniziato le attività solo nel 2001 e non disponeva quindi di scorte prima di quell’anno mentre l’altro produttore comunitario non ha saputo fornire informazioni coerenti per via di riorganizzazioni interne.

Dopo una diminuzione del 14 % tra il 2001 e il 2002, le scorte sono rimaste piuttosto stabili durante il PI, registrando nel complesso una diminuzione del 12 % tra il 2001 e il PI.

Scorte2000200120022003 (PI)
TonnellateDati protetti (cfr. considerando 65)
IndiceN/A1008688

c) Volume delle vendite e quota di mercato

Le vendite sul mercato comunitario del prodotto in esame fabbricate dall’industria comunitaria sono diminuite del 2 % dal 2000 al 2002, e sono aumentate durante il PI del 5 % con un aumento totale del 3 % durante il periodo in esame. Allo stesso tempo, la quota di mercato è diminuita del 3 % tra il 2000 e il 2002, ma è successivamente aumentata del 5 % nel PI con un aumento totale del 2 % nel periodo in esame. Nel periodo in esame, l’industria comunitaria ha mantenuto una quota di mercato tra il 20 % e il 30 %.

Vendite2000200120022003 (PI)
Vendite dell’industria comunitaria (tonnellate)Dati protetti (cfr. considerando 65)
Indice10010098103
Quota di mercato dell’industria comunitariaDati protetti (cfr. considerando 65)
Indice1009997102

d) Prezzi di vendita

La media ponderata dei prezzi di vendita di ciascun tipo di prodotto simile da parte dell’industria comunitaria è inizialmente aumentata del 4 % tra il 2000 e il 2001. I prezzi hanno quindi subito una flessione del 12 % nel 2002 e sono ulteriormente scesi del 5 % nel PI, il che ammonta ad una diminuzione totale del 13 % nel periodo in esame.

Prezzo di vendita2000200120022003 (PI)
Prezzo di vendita (euro/tonnellate)Dati protetti (cfr. considerando 65)
Indice1001049287

Il costo della produzione è stato calcolato sulla base della media ponderata di tutti i tipi di prodotto simile fabbricati dall’industria comunitaria nel rispettivo anno.

Il costo della produzione, che è aumentato tra il 2000 e il 2001 per poi subire un calo nel 2002 e restare relativamente stabile nel PI, non ha seguito nella stessa misura il calo dei prezzi di vendita registrato nel 2002 e nel PI.

Costi2000200120022003 (PI)
Costo di produzione (euro/tonnellate)Dato non rivelabile (cfr. considerando 65)
Indice100108101102

e) Redditività

La redditività globale dell’industria comunitaria per quanto riguarda il prodotto in esame oscillava tra il 10 % e il 15 % nel 2000. Si è quindi deteriorata fino a raggiungere un andamento negativo nel PI. Questa evoluzione riguarda tutti i tipi del prodotto in esame fabbricati e venduti dall’industria comunitaria nella Comunità. La redditività della Brilén nel suo primo esercizio finanziario (2001) non è stata considerata in quanto, tenuto conto del suo valore fortemente negativo nel periodo di avviamento della produzione del prodotto simile, avrebbe deformato la valutazione.

Redditività2000200120022003 (PI)
Redditività (vendite CE)Dati protetti (cfr. considerando 65)
Indice1009228– 22

Una società ha sostenuto che la sua redditività sarebbe risultata notevolmente peggiore se si fosse tenuto conto dei costi derivanti dalla sottoutilizzazione degli impianti di produzione. Dal momento che questi costi aggiuntivi non sono stati sufficientemente suffragati da elementi di prova e non hanno quindi potuto essere verificati, non è stato possibile prenderli in considerazione.

f) Investimenti e utile sul capitale investito

Gli investimenti nel settore commerciale del prodotto in esame sono diminuiti notevolmente nel periodo in esame. Va osservato che nel 2000 gli investimenti sono risultati particolarmente elevati per via delle spese di costruzione di un nuovo impianto da parte di uno dei produttori comunitari, che hanno rappresentato circa il 50 % di tutti gli investimenti effettuati quell’anno. In appresso figurano i dati particolareggiati:

Investimenti2000200120022003 (PI)
Investimenti (migliaia di euro)Dato non rivelabile (cfr. considerando 65)
Indice100773451
Utile sul capitale investitoDato non rivelabile (cfr. considerando 65)
Indice1009420– 18

L’utile sul capitale investito ha registrato una flessione costante nel periodo in esame fino ad assumere un valore negativo nel PI. Questa diminuzione coincide con il deterioramento della redditività generale nel periodo in esame.

g) Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

Il flusso di cassa dell’industria comunitaria è stato relativamente stabile tra il 2000 e il 2001 ma si è ridotto nel 2002 e nel PI, sia in termini assoluti sia in percentuale del fatturato. Questo andamento corrisponde a quello della redditività globale nel periodo in esame.

Flusso di cassa2000200120022003 (PI)
Flusso di cassa (migliaia di euro)Dati protetti (cfr. considerando 68)
Indice10010148– 3
Flusso di cassa (percentuale del fatturato)Dati protetti (cfr. considerando 68)
Indice1009153– 4

Entrambi i produttori comunitari reperiscono capitali all’interno del loro gruppo aziendale. Ad oggi gli investimenti e le spese di ricerca e sviluppo non hanno risentito negativamente della redditività negativa delle loro attività.

h) Occupazione, produttività e salari

Nel periodo in esame l’occupazione è diminuita del 10 %. Dal momento che la produzione è invece aumentata, la contrazione dell’occupazione indica che la produttività, misurata in termini di produzione per lavoratore, è considerevolmente aumentata (16 %) durante il periodo in esame. La contrattazione collettiva a livello industriale ha portato ad un aumento dei costi salariali per lavoratore inferiore al tasso medio di inflazione nella Comunità, pari al 6,4 % nel periodo in esame.

Occupazione2000200120022003 (PI)
Numero di lavoratori dipendentiDati protetti (cfr. considerando 68)
Indice1001019890
Costo del lavoro per lavoratore (euro)Dati protetti (cfr. considerando 68)
Indice100100105104
Produzione per lavoratore (tonnellate/anno)Dati protetti (cfr. considerando 68)
Indice10098102116

i) Entità del dumping

Se si considerano i prezzi delle importazioni da Taiwan, l’impatto dell’entità del margine di dumping effettivo sull’industria comunitaria non può essere ritenuto trascurabile anche se i volumi delle importazioni sono rimasti limitati.

j) Ripresa dopo le precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni

In assenza di informazioni sull’esistenza di eventuali meccanismi di dumping o di sovvenzionamento prima della situazione esaminata dal presente procedimento, la questione viene considerata irrilevante.

6. Conclusioni sul pregiudizio

Tra il 2000 e il PI il volume delle importazioni in dumping del prodotto in esame originarie di Taiwan è aumentato in modo significativo (112 %). Tuttavia, poiché le importazioni da Taiwan sono relativamente basse in termini assoluti, la loro quota sul mercato comunitario è aumentata di meno del 2 %. Nel periodo in esame i prezzi medi delle importazioni in dumping da Taiwan erano notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria. Inoltre, durante il PI, i prezzi delle importazioni dallo stesso paese sottoquotavano quelli dell’industria comunitaria. Su una base media ponderata, la sottoquotazione nel PI è stata circa del 30 %.

Alcuni indicatori hanno registrato un andamento positivo nel periodo in esame: la produzione è aumentata del 4 % e la capacità di produzione è aumentata dell’8 % mentre le scorte sono diminuite del 12 %. Le vendite nella Comunità sono aumentate del 3 %, il che ha aumentato la quota di mercato del 2 %. La produzione per lavoratore è aumentata del 16 % mentre il costo del lavoro per lavoratore è aumentato solo del 4 % (al di sotto del tasso medio di inflazione nell’UE che era del 6,4 % nel periodo in esame).

Altri indicatori rivelano un deterioramento della situazione dell’industria comunitaria nel periodo in esame: i prezzi unitari di vendita sono scesi del 13 % mentre il costo unitario di produzione è aumentato del 2 %, il che ha portato ad una redditività negativa. L’utile sugli investimenti e il flusso di cassa derivante dalle attività operative hanno seguito la stessa tendenza negativa. L’occupazione si è contratta del 10 % e gli investimenti hanno subito un crollo del 49 % (soprattutto a seguito della costruzione di un nuovo impianto nel 2000 che ha rappresentato circa il 50 % degli investimenti totali in quell’anno).

Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 5, del regolamento di base.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Introduzione

Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping originarie di Taiwan abbiano arrecato all’industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire notevole. In questa analisi, sono stati esaminati altri fattori noti, oltre alle importazioni in dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all’industria comunitaria, per garantire che l’eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni in questione.

2. Effetti delle importazioni in dumping

Durante il periodo in esame, il volume delle importazioni oggetto di dumping è aumentato del 112 % e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping provenienti da Taiwan è diminuito del 29 %. Nello stesso periodo, i prezzi dell’industria comunitaria sono diminuiti del 13 %, contestualmente ad un aumento dei costi di produzione del 2 %, con un conseguente calo della redditività (circa 10-15 punti percentuale nel periodo in esame). L’industria comunitaria era, in effetti, in una situazione di perdita nel PI. Inoltre, la sottoquotazione riscontrata è stata in media del 30 % circa durante il PI. In queste circostanze, le importazioni oggetto di dumping hanno esercitato una certa pressione sui prezzi dell’industria comunitaria, con un conseguente impatto negativo sulla situazione dell’industria comunitaria.

Tuttavia, nella valutazione dell’effetto delle importazioni in dumping, bisogna anche tener presente che i volumi di tali importazioni sono sempre rimasti al di sotto del 4 % e che la loro quota di mercato è aumentata nel periodo in esame di meno di due punti percentuali, restando sempre al di sotto del 4 %. Alla luce di questi elementi, è difficile stabilire con certezza l’impatto delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione pregiudizievole dell’industria comunitaria.

3. Effetti di altri fattori Importazioni originarie di altri paesi terzi

Le importazioni da altri paesi terzi sono diminuite da 60075 tonnellate nel 2000 a 51813 tonnellate nel PI, pari ad una diminuzione globale del 14 %. I prezzi medi sono scesi da 2,39 euro nel 2000 a 2,17 euro nel PI, il che equivale ad una diminuzione globale del 9 %. I prezzi variano in maniera significativa a seconda dei diversi paesi esportatori. Le importazioni da altri paesi terzi provenivano per lo più dalla Bielorussia, dal Giappone, dalla Corea, dal Sudafrica, dalla Svizzera e dagli USA, per una percentuale globale del 25 % del consumo comunitario. Nonostante vi siano importazioni da un ampio numero di altri paesi terzi, esse rappresentano singolarmente meno dell’1 % del consumo comunitario nel periodo in esame.

2000200120022003 (PI)
Tutti i tipiTonnellateQuota di mercatoPrezzo euro/kgTonnellateQuota di mercatoPrezzo euro/kgTonnellateQuota di mercatoPrezzo euro/kgTonnellateQuota di mercatoPrezzo euro/kg
Bielorussia34591,7 %2,2439201,9 %2,3438421,8 %2,0546832,3 %1,83
Valore indicizzato1001001001131131041111109213513482
Giappone23841,2 %2,6122241,1 %2,7759602,9 %2,2850792,4 %2,15
Valore indicizzato10010010093931062502488721321282
Corea199629,7 %2,072438111,8 %2,052302111,1 %1,61172648,3 %1,66
Valore indicizzato1001001001221229911511478868680
Sudafrica35331,7 %2,8032361,6 %3,1430711,5 %2,4833181,6 %2,45
Valore indicizzato1001001009191112868689939388
Svizzera107515,2 %3,1398044,7 %3,40114725,5 %2,6577283,7 %3,16
Valore indicizzato1001001009191108107106847271101
Stati Uniti64963,2 %2,5039151,9 %3,2825151,2 %2,9031561,5 %2,20
Valore indicizzato10010010060601313938116494888
Altri134666,5 %2,1291724,4 %2,3496324,6 %2,32105815,1 %2,35
Valore indicizzato100100100686811072711107978111
Totale6007529,2 %2,395665427,4 %2,525951528,6 %2,125181325,0 %2,17
Valore indicizzato1001001009494106999889868691

a) Importazioni che non hanno avuto un’incidenza negativa sulla situazione dell’industria comunitaria

Le importazioni originarie del Sudafrica sono diminuite del 7 % nel periodo in esame. La loro quota di mercato è stata minima (solo l’1,6 %) durante il PI e, sulla base dei dati Eurostat, tali importazioni non sono state effettuate a prezzi che sottoquotavano quelli dell’industria comunitaria nello stesso periodo.

Le importazioni originarie della Svizzera sono diminuite del 28 % nel periodo in esame, e, sulla base dei dati Eurostat, tali importazioni non sono state effettuate a prezzi che sottoquotavano quelli dell’industria comunitaria. Inoltre, la loro quota di mercato è restata modesta (3,7 %) nel PI.

Le importazioni originarie degli USA sono diminuite del 51 % nel periodo in esame, e, sulla base dei dati Eurostat, esse sarebbero state effettuate ad un prezzo inferiore di meno del 5 % a quello dell’industria comunitaria nel PI. Inoltre, si sono mantenute ad una quota di mercato minima (1,5 %) nel PI.

Le risultanze di cui sopra si basano sui dati disponibili, ossia sulle statistiche Eurostat, le quali non forniscono dettagli in merito alla ripartizione per tipi di prodotto. Tuttavia, si conclude che, considerate le quote di mercato minime o comunque modeste e il livello nullo o limitato di sottoquotazione riscontrato, le importazioni dal Sudafrica, dalla Svizzera e dagli USA non hanno avuto un’incidenza negativa sulla situazione dell’industria comunitaria.

b) Importazioni che hanno avuto un’incidenza negativa sulla situazione dell’industria comunitaria

Le importazioni originarie del Giappone, che erano inizialmente di scarsa entità, sono aumentate del 113 % nel periodo in esame. Esse hanno rappresentato una quota di mercato del 2,4 % nel PI e, sulla base dei dati Eurostat, sono state effettuate ad un prezzo inferiore di meno dell’8 % rispetto a quello dell’industria comunitaria nello stesso periodo.

Le importazioni originarie della Bielorussia, che in un primo tempo sono state di scarsissima entità, sono poi aumentate del 35 % nel periodo in esame. Esse hanno rappresentato una quota di mercato del 2,3 % nel PI ma sono state effettuate ad un prezzo considerevolmente inferiore (circa il 30 %) a quello dell’industria comunitaria nello stesso periodo. Le importazioni originarie della Bielorussia sono state esaminate nell’inchiesta e il risultato di cui sopra relativo alla sottoquotazione deriva da un minuzioso confronto tra prodotti.

Le importazioni originarie della Corea sono inizialmente aumentate del 22 % tra il 2000 e il 2001 ma sono poi scese del 36 %, il che corrisponde ad un calo globale del 14 %. Esse hanno rappresentato una quota di mercato dell’8,3 % nel PI e sono state effettuate ad un prezzo considerevolmente inferiore (tra il 5 % e il 15 %) a quello dell’industria comunitaria. Le importazioni originarie della Corea sono state esaminate nell’inchiesta e il risultato di cui sopra relativo alla sottoquotazione deriva da un minuzioso confronto tra prodotti.

Va osservato che le importazioni in dumping da Taiwan rappresentano meno del 4 % del mercato comunitario, mentre la quota di mercato combinata delle importazioni dalla Corea, dal Giappone e dalla Bielorussia e delle importazioni non oggetto di dumping da Taiwan era più o meno del 13-14 %, ossia circa quattro volte la quota delle importazioni in dumping da Taiwan. Le importazioni dai quattro paesi summenzionati sono state effettuate a prezzi considerevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria. E’ stato effettuato un confronto per tipi di prodotto tra le importazioni dalla Bielorussia e dalla Corea e le importazioni non oggetto di dumping da Taiwan, da un lato, e le vendite effettuate dall’industria comunitaria, dall’altro. Il confronto ha mostrato che le prime entrano direttamente in concorrenza con i prodotti comunitari di alto valore rispetto alle importazioni in dumping provenienti da Taiwan. Quindi, le importazioni dalla Bielorussia, dalla Corea e le importazioni non in dumping da Taiwan hanno avuto una chiara incidenza sull’industria comunitaria. Su questa base, si è concluso che l’effetto, in termini di volume e di prezzo, delle importazioni dalla Corea, dal Giappone e dalla Bielorussia e delle importazioni non in dumping da Taiwan è tale per cui non è più possibile stabilire un nesso di causalità tra le importazioni in dumping da Taiwan e il pregiudizio notevole sofferto dall’industria comunitaria. In effetti, in queste circostanze, le importazioni oggetto di dumping da Taiwan hanno svolto un ruolo del tutto secondario.

4. Conclusioni relative al nesso di causalità

Nell’analisi sopra illustrata è stata compiuta una distinzione netta tra gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria comunitaria, da un lato, e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, dall’altro. Il pregiudizio subito dall’industria comunitaria è prevalentemente dovuto ad un crollo dei prezzi provocato dalla sottoquotazione dei prezzi delle importazioni dai paesi terzi rispetto a quelli dell’industria comunitaria. Considerata la quota di mercato limitata (meno del 4 %) delle importazioni oggetto di dumping da Taiwan e la quota di mercato congiunta nettamente superiore delle importazioni provenienti da altri paesi e di quelle non oggetto di dumping provenienti da Taiwan (13 %-14 %) e tenuto conto della sottoquotazione praticata da queste importazioni, si può concludere che il pregiudizio subito dall’industria comunitaria sia stato provocato in ampia misura dalle importazioni di filati di poliesteri ad alta tenacità diverse dalle importazioni in dumping provenienti dall’esportatore taiwanese. Non si è quindi potuto stabilire un nesso di causalità, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, tra le importazioni in dumping provenienti da Taiwan, considerate singolarmente, e il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria.

F. CONCLUSIONE

Occorre pertanto chiudere il procedimento, dal momento che i margini di dumping della Bielorussia e della Corea risultano minimi e non si è potuto stabilire un nesso di causalità evidente tra il dumping e il pregiudizio per quanto riguarda le importazioni originarie di Taiwan,

DECIDE:

Art. 1

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di filati di poliesteri ad alta tenacità (diversi dal filo da cucito), non in vendita al dettaglio, inclusi i monofilamenti di poliesteri inferiori a 67 decitex, classificati al codice NC 54022000 e originari della Bielorussia, della Corea e di Taiwan.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2005. Per la Commissione Peter Mandelson Membro della Commissione