Decisione del Consiglio e della Commissione del 25 aprile 2005 relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (2005/431/CE, Euratom)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,
visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in appresso denominati «i nuovi Stati membri») all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione allegato a tale trattato,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo1,
L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (in appresso denominato «l'accordo europeo»)2, è stato firmato a Bruxelles il 1o febbraio 1993 ed è entrato in vigore il 1o febbraio 1995.
Il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato «il trattato di adesione») è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2004.
Per tener conto dell'adesione dei dieci nuovi Stati membri occorre prevedere un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo.
In merito al protocollo aggiuntivo si sono svolte consultazioni ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'accordo europeo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Romania.
Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione3.
Il protocollo aggiuntivo dovrebbe pertanto essere approvato,
DECIDONO:
Art. 1
È approvato il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.
Il testo del protocollo aggiuntivo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente protocollo aggiuntivo secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Art. 3
1. La Commissione può modificare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario4.
2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2004 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A(b) del protocollo approvato in virtù della decisione 2003/18/CE5 sono detratti integralmente dai quantitativi previsti nella quarta colonna dell'allegato A(b) del protocollo aggiuntivo accluso alla presente decisione, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1o luglio 2004.
Art. 4
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per lo zucchero istituito in virtù dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero6, ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 5
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo aggiuntivo a nome della Comunità europea.
Art. 6
Il presidente del Consiglio effettua, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, la notifica di cui all'articolo 9 del protocollo aggiuntivo. Il presidente della Commissione effettua la medesima notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2005. Per il Consiglio Il presidente J. Asselborn Per la Commissione Il presidente J. M. Barroso