Decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 153, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato2,
La penetrazione di Internet e l’uso di nuove tecnologie come la telefonia mobile sono tuttora in forte crescita nella Comunità. Parallelamente, persistono i rischi, in particolare per i bambini, e i casi di abuso delle tecnologie e nuove forme di rischi e di abusi stanno emergendo. Per favorire lo sfruttamento delle opportunità offerte da Internet e dalle nuove tecnologie online occorrono anche misure che promuovano l’uso sicuro di tali strumenti e proteggano l’utente finale da contenuti indesiderati.
Il piano d’azione «eEurope 2005», che sviluppa la strategia di Lisbona, si propone di favorire la fornitura di servizi, di applicazioni e di contenuti sicuri su un’infrastruttura a banda larga ampiamente disponibile. Tra i suoi obiettivi spiccano la sicurezza dell’infrastruttura di informazione, l’elaborazione, l’analisi e la diffusione delle migliori pratiche, l’analisi comparativa e un meccanismo di coordinamento delle politiche nel campo delle comunicazioni elettroniche.
Il quadro legislativo attualmente in fase di elaborazione a livello comunitario per far fronte alla problematica dei contenuti digitali nella società dell’informazione comprende oggi norme relative ai servizi online – in particolare le norme sulle e-mail commerciali non richieste contenute nella direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche3 e le norme sugli aspetti importanti della responsabilità dei prestatori intermediari di servizi contenute nella direttiva sul commercio elettronico4, nonché raccomandazioni destinate agli Stati membri, all’industria, alle parti interessate e alla Commissione e infine orientamenti sulla tutela dei minori contenuti nella raccomandazione 98/560/CE5.
Occorrono interventi permanenti sia per quanto riguarda i contenuti potenzialmente nocivi per i bambini o indesiderati dagli utenti finali sia per quanto riguarda i contenuti illegali, in particolare la pornografia infantile e il materiale razzista.
Convenire norme giuridiche di base vincolanti a livello internazionale è auspicabile ma non è facile da realizzare. Un eventuale accordo in questo campo non basterebbe in quanto tale a garantire l’applicazione delle norme o la tutela delle persone a rischio.
Il piano d’azione per promuovere l’uso sicuro di Internet (1999-2004) adottato dalla decisione n. 276/1999/CE6 ha messo a disposizione finanziamenti comunitari che hanno incoraggiato con successo una serie di iniziative e garantito un valore aggiunto europeo. Ulteriori contributi finanziari permetteranno di sviluppare nuove iniziative sulla base delle attività già realizzate.
Sono tuttora necessarie misure pratiche per incoraggiare la segnalazione di contenuti illegali agli organismi competenti, per promuovere la valutazione delle prestazioni delle tecnologie di filtraggio e l'analisi comparativa di tali tecnologie, per diffondere le migliori pratiche in materia di codici di condotta corrispondenti a canoni di comportamento generalmente riconosciuti e per informare ed educare genitori e bambini su come sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie online in modo sicuro.
È indispensabile che gli Stati membri avviino iniziative che coinvolgano una folta schiera di soggetti: autorità nazionali, regionali e locali; operatori di rete; genitori, insegnanti e amministratori delle scuole. La Comunità può favorire la diffusione delle migliori pratiche negli Stati membri svolgendo un ruolo orientativo sia all’interno dell’Unione europea sia sul piano internazionale e sostenendo azioni di analisi comparativa, di messa in rete e di ricerca applicata a livello europeo.
La cooperazione internazionale è un fattore essenziale in questo settore e può essere favorita, coordinata, diffusa e applicata mediante le strutture di messa in rete della Comunità.
Le misure che la Commissione è autorizzata a adottare in virtù delle competenze di esecuzione conferitele dalla presente decisione sono essenzialmente misure di gestione relative all'attuazione di un programma che ha rilevanti implicazioni di bilancio ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione7. Tali misure dovrebbero quindi essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di detta decisione.
La Commissione dovrebbe garantire la complementarità e la sinergia con le iniziative e i programmi comunitari correlati, tenendo conto, tra l'altro, dei lavori in seno ad altri organi.
La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio8.
Poiché gli scopi della presente decisione, vale a dire promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online e lottare contro i contenuti illegali e i contenuti indesiderati dall'utente finale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa del carattere transnazionale delle problematiche in oggetto, e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti delle azioni previste, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 7 e 8,
DECIDONO:
Art. 1 Obiettivo del programma
1.
La presente decisione istituisce un programma comunitario per il periodo 2005-2008 destinato a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online, in particolare per i bambini, e a lottare contro i contenuti illegali e i contenuti indesiderati dall’utente finale.
Il programma è denominato Safer Internet Plus (di seguito «il programma»).
2.
Per raggiungere gli obiettivi del programma di cui al paragrafo 1, esso è articolato attorno alle seguenti azioni:
a) lotta ai contenuti illegali;
b) contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi;
c) promozione di un ambiente più sicuro;
d) sensibilizzazione.
Le attività da svolgere nell’ambito di tali azioni sono descritte nell’allegato I.
Il programma è attuato secondo le modalità stabilite nell’allegato III.
Art. 2 Partecipazione
1.
La partecipazione al programma è aperta alle persone giuridiche stabilite negli Stati membri.
Al programma possono inoltre partecipare le persone giuridiche stabilite nei paesi candidati all’adesione nel rispetto degli accordi bilaterali vigenti o futuri da concludere con tali paesi.
2. Possono partecipare al programma, nel rispetto delle disposizioni del protocollo 31 dell'accordo SEE, le persone giuridiche stabilite negli Stati EFTA parti contraenti dell'accordo SEE.
3. Possono essere ammessi a partecipare al programma, senza sostegno finanziario della Comunità da parte del programma stesso, le persone giuridiche stabilite in paesi terzi e le organizzazioni internazionali, qualora la loro partecipazione contribuisca concretamente all'attuazione del programma. La decisione di autorizzare tale partecipazione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Art. 3 Competenze della Commissione
1. La Commissione è responsabile dell’attuazione del programma.
2. La Commissione elabora un programma di lavoro sulla base della presente decisione.
3. Nell'attuazione del programma la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ne garantisce la coerenza generale e la complementarità con altre pertinenti politiche, programmi e azioni della Comunità, in particolare con i programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico e con i programmi Daphne II9, Modinis10 e eContent plus11.
4. La Commissione agisce secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2 per quanto riguarda:
a) adozione e modifiche del programma di lavoro;
b) ripartizione delle spese di bilancio;
c) determinazione dei criteri e del contenuto degli inviti a presentare proposte, in linea con gli obiettivi di cui all’articolo 1;
d) valutazione dei progetti presentati a seguito degli inviti a presentare proposte in vista di un finanziamento comunitario, quando il contributo comunitario stimato è pari o superiore a 500000 EUR;
e) ogni deroga alle norme stabilite nell’allegato III;
f) attuazione di misure per la valutazione del programma.
5. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 4 dei progressi realizzati nell’attuazione del programma.
Art. 4 Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 5 Sorveglianza e valutazione
1. Per garantire che il contributo comunitario sia utilizzato in modo efficace, la Commissione si assicura che le azioni intraprese nell’ambito della presente decisione siano oggetto di una valutazione preliminare, di un controllo e di una valutazione conclusiva.
2. La Commissione sorveglia l’esecuzione dei progetti nell’ambito del programma. La Commissione valuta le modalità di esecuzione dei progetti e il relativo impatto per accertare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.
3.
Entro il primo semestre 2006 la Commissione riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’attuazione delle azioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2. In tale contesto la Commissione riferisce sulla coerenza dell'importo per il 2007-2008 con le prospettive finanziarie. Se del caso, la Commissione intraprende le iniziative necessarie nell'ambito delle procedure di bilancio per il 2007-2008 al fine di assicurare la coerenza degli stanziamenti annuali con le prospettive finanziarie.
Al termine del programma la Commissione presenta una relazione finale di valutazione.
4. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati delle valutazioni quantitative e qualitative, corredate di eventuali adeguate proposte di modifica della presente decisione. I risultati sono trasmessi prima della presentazione del progetto di bilancio generale dell'Unione europea, rispettivamente per gli esercizi 2007 e 2009.
Art. 6 Disposizioni finanziarie
1.
La dotazione finanziaria per l’esecuzione delle azioni comunitarie previste dalla presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 è fissato a 45 milioni di EUR, dei quali 20050000 EUR sono destinati al periodo fino al 31 dicembre 2006.
Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006, l'importo è considerato confermato se è coerente, per questa fase, con le prospettive finanziarie vigenti per il periodo che ha inizio nel 2007.
Gli stanziamenti annuali per il periodo dal 2005 al 2008 sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
2. La ripartizione indicativa delle spese figura nell’allegato II.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 11 maggio 2005. Per il Parlamento europeo Il presidente J. P. Borrell Fontelles Per il Consiglio Il presidente N. Schmit