Decisione della Commissione del 21 giugno 2005 che concede all’Italia la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali [notificata con il numero C(2005) 1826] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2005/458/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali1, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE permette di autorizzare gli Stati membri a escludere dall’elenco dei detentori di animali, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, quelli che detengono non più di tre capi di specie ovina o caprina, per i quali non hanno richiesto premi, o non più di un suino, purché i suddetti animali siano destinati all’uso o al consumo personale e siano sottoposti, prima di ogni movimento, ai controlli stabiliti dalla direttiva.
Le autorità italiane hanno chiesto tale autorizzazione per i detentori di non più di un suino e hanno dato adeguate garanzie riguardo ai controlli veterinari.
L’Italia può perciò essere autorizzata ad applicare la deroga.
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino.
Art. 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2005. Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione