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Decisione della Commissione del 22 giugno 2005 che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del pinoxaden nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 1839] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2005/459/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

Il 31 marzo 2004 la società Syngenta Ltd. ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva pinoxaden, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che in base ad un primo esame il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra ottemperare alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra ottemperare anche alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

La presente decisione è destinata a confermare formalmente a livello comunitario che il fascicolo ottempera in linea di massima alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelle di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

I provvedimenti previsti dalla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della suddetta direttiva, ottempera in linea di massima alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui all'allegato II della medesima direttiva.

Il fascicolo ottempera inoltre alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Art. 2

Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato del fascicolo in questione e riferisce alla Commissione europea quanto prima possibile, e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le conclusioni dell'esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni circa la possibilità o no di iscrivere la sostanza attiva in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e le relative condizioni.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005. Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione