Decisione della Commissione del 7 luglio 2005 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni accessori per tubi originari di Taiwan e del Vietnam (2005/490/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 (di seguito «regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 9,
sentito il comitato consultivo,
I. PROCEDURA
L'11 agosto 2004, la Commissione, previa consultazione, ha annunciato con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea2 l'avvio di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati) di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile) il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari di Taiwan e del Vietnam, dichiarati di norma ai codici NC 73079311, 73079319, 73079930 e 73079990.
Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 28 giugno 2004 dal Comitato di difesa dell'industria degli accessori da saldare testa a testa dell'Unione europea (di seguito «denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 60 %, della produzione comunitaria di questi accessori, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento antidumping di base. La denuncia conteneva prove prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame e di un conseguente pregiudizio grave, che sono state ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori del Vietnam e di Taiwan, gli importatori/operatori commerciali e le loro associazioni, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, come pure i rappresentanti dei paesi esportatori interessati e i produttori comunitari all'origine della denuncia. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
II. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
Con lettera del 23 marzo 2005 indirizzata alla Commissione, il denunciante ha formalmente ritirato la denuncia.
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni, ma la Commissione non ha ricevuto nessuna osservazione al riguardo da parte loro.
La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni accessori per tubi originari di Taiwan e del Vietnam debba essere chiuso senza l'imposizione di misure antidumping.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo,
DECIDE:
Art. unico
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati) di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile) il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, dichiarati di norma ai codici NC 73079311, 73079319, 73079930 e 73079990, originari di Taiwan e del Vietnam.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2005. Per la Commissione Peter Mandelson Membro della Commissione