Decisione del Consiglio del 12 luglio 2005 che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina del revisore esterno della De Nederlandsche Bank (2005/512/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,
vista la raccomandazione BCE/2005/9 della Banca centrale europea, del 20 maggio 2005, al Consiglio dell’Unione europea relativamente al revisore esterno della De Nederlandsche Bank1,
La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema deve essere verificata da revisori esterni indipendenti, proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal Consiglio dell’Unione europea.
Il mandato dell’attuale revisore esterno della De Nederlandsche Bank (di seguito «DNB») è scaduto e non sarà rinnovato. Risulta pertanto necessario nominare un revisore esterno a decorrere dall’esercizio finanziario 2005.
La DNB ha selezionato Josephus Andreas Nijhuis, revisore contabile autorizzato e presidente del consiglio di amministrazione di PricewaterhouseCoopers BV, come proprio revisore esterno, a titolo personale, e la BCE ritiene che il revisore selezionato possegga i requisiti necessari per la nomina.
Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che il mandato di tale revisore esterno sia di durata indeterminata, soggetto a riconferma annuale.
È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE2,
DECIDE:
Art. 1
L’articolo 1, paragrafo 8, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente: «8. Josephus Andreas Nijhuis, revisore contabile autorizzato e presidente del consiglio di amministrazione di PricewaterhouseCoopers BV, è accettato, a titolo personale come revisore esterno della De Nederlandsche Bank a decorrere dall’esercizio finanziario 2005, per un mandato di durata indeterminata, soggetto a riconferma annuale.»
Art. 2
La presente decisione è notificata alla Banca centrale europea.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2005. Per il Consiglio Il presidente G. Brown