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Decisione del Consiglio del 18 luglio 2005 relativa all’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 3 del protocollo aggiuntivo dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo (2005/576/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione del Consiglio, del 29 luglio 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo,

visto il protocollo aggiuntivo dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, relativo alla proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo, in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

Il 1o febbraio 1995 è entrato in vigore l’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra (di seguito «accordo europeo»)1.

A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo, nei primi cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo europeo, in deroga al paragrafo 1, punto 3), la Romania può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che: gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione; l’importo e l’intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti; il programma di ristrutturazione rientri in un piano di razionalizzazione completo e di riduzione della capacità di produzione in Romania.

Il periodo iniziale di cinque anni è scaduto il 31 dicembre 1997.

Nel dicembre 1997 la Romania ha chiesto la proroga di tale periodo.

È parso opportuno concedere una proroga al periodo suddetto di altri otto anni a decorrere dal 1o gennaio 1998 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Romania all’Unione europea.

A tale scopo, il 23 ottobre 2002, la Comunità e la Romania hanno firmato un protocollo aggiuntivo dell’accordo europeo, che è stato applicato in via provvisoria a decorrere da tale data.

Ai sensi dell’articolo 2 del protocollo aggiuntivo, la proroga di tale periodo è subordinata alla presentazione, da parte della Romania, alla Commissione di un programma di ristrutturazione e di piani aziendali che siano conformi ai criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo e che siano stati valutati e approvati dall’autorità nazionale di vigilanza sugli aiuti di Stato (Consiglio della concorrenza).

Nel dicembre 2004, la Romania ha presentato alla Commissione un programma di ristrutturazione e piani aziendali per le società che hanno beneficiato o stanno beneficiando di aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione.

Ai sensi dell’articolo 3 del protocollo aggiuntivo, la proroga del periodo in questione è subordinata alla valutazione finale del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali da parte della Commissione.

La Commissione ha effettuato la valutazione finale del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali presentati dalla Romania. La valutazione indica che l’attuazione del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali garantirà la vitalità della società in questione nelle normali condizioni di mercato. Essa indica inoltre che l’entità dell’aiuto di Stato a scopo di ristrutturazione previsto dai piani è strettamente limitata alla misura assolutamente necessaria per ripristinare la vitalità delle società in questione e che tale entità è stata progressivamente ridotta e si è esaurita entro la fine del 2004. La valutazione conferma inoltre che le società beneficiarie saranno oggetto di una razionalizzazione completa e che la loro capacità di produzione in eccesso sarà ridotta. La valutazione conclude pertanto che il programma di ristrutturazione e i piani aziendali soddisfano le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo.

DECIDE:

Art. 1

Il programma di ristrutturazione e i piani aziendali che la Romania ha presentato alla Commissione ai sensi dell’articolo 2 del protocollo aggiuntivo dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2.

Art. 2

Il periodo durante il quale la Romania può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione alle condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 viene prorogato di altri otto anni a decorrere dal 1o gennaio 1998, oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Romania all’Unione europea, ai sensi dall’articolo 1 del protocollo aggiuntivo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005. Per il Consiglio Il presidente J. Straw