Decisione del Consiglio del 18 luglio 2005 relativa all’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 3 del protocollo aggiuntivo dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo (2005/576/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 87, paragrafo 3, lettera e),
vista la decisione del Consiglio, del 29 luglio 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo,
visto il protocollo aggiuntivo dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, relativo alla proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo, in particolare l’articolo 3,
vista la proposta della Commissione,
Il 1o febbraio 1995 è entrato in vigore l’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra (di seguito «accordo europeo»)1.
A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo, nei primi cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo europeo, in deroga al paragrafo 1, punto 3), la Romania può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che: gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione; l’importo e l’intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti; il programma di ristrutturazione rientri in un piano di razionalizzazione completo e di riduzione della capacità di produzione in Romania.
Il periodo iniziale di cinque anni è scaduto il 31 dicembre 1997.
Nel dicembre 1997 la Romania ha chiesto la proroga di tale periodo.
È parso opportuno concedere una proroga al periodo suddetto di altri otto anni a decorrere dal 1o gennaio 1998 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Romania all’Unione europea.
A tale scopo, il 23 ottobre 2002, la Comunità e la Romania hanno firmato un protocollo aggiuntivo dell’accordo europeo, che è stato applicato in via provvisoria a decorrere da tale data.
Ai sensi dell’articolo 2 del protocollo aggiuntivo, la proroga di tale periodo è subordinata alla presentazione, da parte della Romania, alla Commissione di un programma di ristrutturazione e di piani aziendali che siano conformi ai criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo e che siano stati valutati e approvati dall’autorità nazionale di vigilanza sugli aiuti di Stato (Consiglio della concorrenza).
Nel dicembre 2004, la Romania ha presentato alla Commissione un programma di ristrutturazione e piani aziendali per le società che hanno beneficiato o stanno beneficiando di aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione.
Ai sensi dell’articolo 3 del protocollo aggiuntivo, la proroga del periodo in questione è subordinata alla valutazione finale del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali da parte della Commissione.
La Commissione ha effettuato la valutazione finale del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali presentati dalla Romania. La valutazione indica che l’attuazione del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali garantirà la vitalità della società in questione nelle normali condizioni di mercato. Essa indica inoltre che l’entità dell’aiuto di Stato a scopo di ristrutturazione previsto dai piani è strettamente limitata alla misura assolutamente necessaria per ripristinare la vitalità delle società in questione e che tale entità è stata progressivamente ridotta e si è esaurita entro la fine del 2004. La valutazione conferma inoltre che le società beneficiarie saranno oggetto di una razionalizzazione completa e che la loro capacità di produzione in eccesso sarà ridotta. La valutazione conclude pertanto che il programma di ristrutturazione e i piani aziendali soddisfano le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo.
DECIDE:
Art. 1
Il programma di ristrutturazione e i piani aziendali che la Romania ha presentato alla Commissione ai sensi dell’articolo 2 del protocollo aggiuntivo dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2.
Art. 2
Il periodo durante il quale la Romania può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione alle condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 viene prorogato di altri otto anni a decorrere dal 1o gennaio 1998, oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Romania all’Unione europea, ai sensi dall’articolo 1 del protocollo aggiuntivo.
Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005. Per il Consiglio Il presidente J. Straw