DECISIONE 2005/680/PESC DEL CONSIGLIO del 12 agosto 2005 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica democratica del Congo sullo status e le attività della missione di polizia dell’Unione europea nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL Kinshasa)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,
vista la raccomandazione della presidenza,
Il 9 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/847/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, EUPOL Kinshasa1.
L’articolo 13 dell’azione comune prevede che lo status del personale dell’EUPOL Kinshasa nella Repubblica democratica del Congo, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell’EUPOL Kinshasa stessa, è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato.
A seguito dell’autorizzazione conferita il 24 gennaio 2005 dal Consiglio al segretario generale/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, che assiste la presidenza, ad avviare negoziati a nome di quest’ultima, il segretario generale/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune ha negoziato con il governo della Repubblica democratica del Congo un accordo sullo status e le attività dell’EUPOL Kinshasa.
In deroga all’articolo 11, paragrafo 4 dell’accordo, le procedure di acquisizione di beni e servizi dovrebbero essere conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità, pari trattamento e non discriminazione.
L’accordo dovrebbe essere approvato,
DECIDE:
Art. 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica democratica del Congo sullo status e le attività della missione di polizia dell’Unione europea nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL Kinshasa), è approvato a nome dell’Unione. Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea2.
Art. 4
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 12 agosto 2005. Per il Consiglio Il presidente J. STRAW