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Decisione della Commissione del 17 agosto 2005 relativa al controllo e alla valutazione della situazione dei diritti del lavoro in Bielorussia in vista della revoca temporanea delle preferenze commerciali (2005/616/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002-31 dicembre 2004 — Dichiarazioni concernenti il regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002-31 dicembre 20041, in particolare gli articoli 26 e 29,

Le preferenze tariffarie concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 2501/2001 possono essere temporaneamente revocate, in tutto o in parte, in una serie di circostanze, che includono una grave e sistematica violazione della libertà di associazione e del diritto di negoziazione collettiva, secondo le definizioni previste dalle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2501/2001, la Repubblica di Bielorussia (di seguito «Bielorussia») beneficia di preferenze tariffarie generalizzate.

Il 29 gennaio 2003, la Commissione ha ricevuto informazioni dalla Confederazione internazionale dei sindacati liberi (CISL), dalla Confederazione europea dei sindacati (CES) e dalla Confederazione mondiale del lavoro (CML) in merito ad una presunta grave e sistematica violazione della libertà di associazione in Bielorussia, secondo la definizione di cui nelle convenzioni dell’OIL n. 87 e n. 98.

Dal momento che le informazioni presentate erano sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta, la Commissione ha deciso di avviare un’inchiesta con decisione del 29 dicembre 20032.

Le autorità della Bielorussia sono state coinvolte nell'inchiesta. Le informazioni scritte e orali raccolte dalla Commissione nel corso dell’inchiesta confermano le dichiarazioni contenute nelle informazioni precedentemente comunicate. La Bielorussia viola la convenzione dell’OIL n. 87 sulla libertà sindacale in diversi punti importanti, ostacolando il diritto di creare liberamente organizzazioni sindacali, il diritto di organizzarsi, la libertà di scegliere le organizzazioni sindacali e la concessione di personalità giuridica alle stesse. La Bielorussia ostacola il funzionamento delle organizzazioni sindacali, ad esempio per quanto riguarda la concessione di assistenza finanziaria da parte di organizzazioni internazionali cui sono affiliate, e incentiva lo scioglimento o la sospensione dei sindacati. Il governo della Bielorussia viola inoltre la convenzione n. 98 del 1949 concernente il diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva attraverso una discriminazione antisindacale.

Le informazioni disponibili offrono quindi motivi sufficienti per concludere che si tratta di gravi e sistematiche violazioni e che il ritiro dell’accesso della Bielorussia al sistema di preferenze generalizzate è giustificato. Una relazione sulle risultanze dell’inchiesta è stata presentata al comitato delle preferenze generalizzate.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione si prefigge di controllare e valutare la situazione relativa ai diritti del lavoro in Bielorussia per un periodo di sei mesi. Allo scadere di tale periodo, la Commissione intende sottoporre al Consiglio una proposta di revoca temporanea delle preferenze commerciali a meno che, prima della fine del suddetto periodo, la Bielorussia non si sia impegnata a prendere le misure necessarie per conformarsi, entro otto mesi, ai principi enunciati nella dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e diritti fondamentali nel lavoro.

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

DECIDE:

Art. unico

1. La Commissione controlla e valuta la situazione in Bielorussia rispetto alle convenzioni dell’OIL n. 87 e n. 98 per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso sul periodo di monitoraggio e di valutazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2. Nel suddetto avviso, la Commissione esorterà la Bielorussia ad impegnarsi, prima dello scadere del periodo di sei mesi, a prendere le misure necessarie per conformarsi, entro otto mesi, ai principi enunciati nella dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e diritti fondamentali nel lavoro, espressi nelle dodici raccomandazioni della relazione della commissione di inchiesta dell’OIL del luglio 2004.

3. A meno che la Bielorussia non si sia impegnata in questo senso, allo scadere del periodo di sei mesi di cui al paragrafo 1, la Commissione intende sottoporre al Consiglio una proposta di revoca temporanea delle preferenze commerciali concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 2501/2001.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2005. Per la Commissione Peter Mandelson Membro della Commissione