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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 settembre 2005 relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 (2005/669/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

Conformemente all’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore1, la Comunità e la Repubblica federale islamica delle Comore hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d’applicazione del protocollo ad esso allegato.

A seguito di tali negoziati, il 24 novembre 2004 è stato siglato un nuovo protocollo.

Grazie a questo protocollo, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica federale islamica delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010.

Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che il nuovo protocollo sia applicato quanto prima; a tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l’applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Occorre approvare l’accordo in forma di scambio di lettere con riserva della conclusione del protocollo da parte del Consiglio.

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell’ambito dell’accordo,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010. I testi dell’accordo in forma di scambio di lettere e del protocollo sono allegati alla presente decisione.

Art. 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

  1. a) tonniere con reti a circuizione:

    Spagna: 21 unità
    Francia: 18 unità
    Italia: 1 unità;
  2. b) pescherecci con palangari di superficie:

    Spagna: 12 unità
    Portogallo: 5 unità;

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Art. 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca delle Comore in conformità del regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione2.

Art. 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a sottoscrivere l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005. Per il Consiglio La presidente M. BECKETT