DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 settembre 2005 relativa alla firma, a nome della Comunità, dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2005/790/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale1, né è soggetta alla relativa applicazione.
Con decisione dell’8 maggio 2003, il Consiglio ha autorizzato in via eccezionale la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del predetto regolamento.
La Commissione ha negoziato tale accordo con il Regno di Danimarca per conto della Comunità.
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
A norma degli articoli 1 e 2 del predetto protocollo relativo alla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
L’accordo siglato a Bruxelles in data 17 gennaio 2005 dovrebbe essere firmato,
DECIDE:
Art. 1
La firma dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è approvata in nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(e) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo, in nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005. Per il Consiglio La presidente M. BECKETT