diritto.io

Decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (2005/684/CE, Euratom)

Testo vigente

Art. 10

L'indennità ammonta al 38,5 % del trattamento economico di base di un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Art. 11

Dall'indennità è detratto l'importo percepito dal deputato quale indennità parlamentare per l'esercizio di altro mandato in un altro parlamento.

Art. 12

1. L'indennità di cui all'articolo 9 è soggetta all'imposta a beneficio delle Comunità alle stesse condizioni fissate sulla base dell'articolo 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per i funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee.

2. Non sono applicabili le detrazioni per spese professionali e personali e di carattere familiare o sociale previste all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee4.

3. Il paragrafo 1 non pregiudica il potere degli Stati membri di sottoporre l'indennità in questione alle disposizioni del diritto fiscale nazionale purché sia evitata ogni doppia imposizione.

4. Rimane impregiudicato il diritto degli Stati membri di tener conto dell'indennità nella definizione dell'aliquota fiscale applicata ad altri redditi.

5. Il presente articolo si applica anche all'indennità transitoria, nonché alle pensioni di anzianità, di invalidità e di reversibilità versate in conformità agli articoli 13, 14, 15 e 17.

6. Le prestazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 e i contributi al fondo pensione di cui all'articolo 27 non sono soggetti ad alcuna imposta.

Art. 13

1. Allo scadere del mandato, i deputati hanno diritto a un'indennità transitoria pari all'ammontare dell'indennità di cui all'articolo 10.

2. Tale diritto è riconosciuto in ragione di un mese per ogni anno di esercizio del mandato, e comunque per un minimo di sei mesi e un massimo di ventiquattro mesi.

3. In caso di assunzione di un nuovo mandato in un altro parlamento o di una carica pubblica, l'indennità transitoria viene versata sino all'inizio del mandato o all'entrata in carica.

4. In caso di decesso, l'erogazione dell'indennità transitoria si conclude con il versamento effettuato nel mese in cui l'ex deputato è deceduto.

Art. 14

1. Al compimento del sessantatreesimo anno di età, gli ex deputati hanno diritto a una pensione.

2. La pensione ammonta al 3,5 % dell'indennità di cui all'articolo 10 per ogni anno compiuto di esercizio del mandato e a un dodicesimo di quest'ultima per ogni ulteriore mese compiuto, sino a un massimo complessivo del 70 %.

3. Il diritto a detta pensione sussiste a prescindere da altri trattamenti pensionistici.

4. Si applica il disposto dell'articolo 11.

Art. 15

1. In caso di invalidità insorta nel corso del mandato, i deputati hanno diritto a percepire una pensione.

2. Si applica il disposto dell'articolo 14, paragrafo 2. La pensione ammonta comunque almeno al 35 % dell'indennità di cui all'articolo 10.

3. Tale diritto matura al momento della cessazione delle funzioni.

4. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

5. Si applica il disposto dell'articolo 11.

Art. 16

Qualora un ex deputato abbia diritto sia al pagamento dell'indennità transitoria a norma dell'articolo 13, sia al pagamento di una pensione a norma degli articoli 14 o 15, si applica l'opzione indicata dall'interessato.

Art. 17

1. In caso di decesso di un deputato o di decesso di un ex deputato che, al momento della morte, aveva diritto o un'aspettativa a una pensione a norma degli articoli 14 o 15, il coniuge superstite e i figli a carico hanno diritto a una pensione.

2. L'importo complessivo delle prestazioni pensionistiche non può essere superiore alla pensione a cui il deputato avrebbe avuto diritto al termine della legislatura o che spettava o sarebbe spettata all'ex deputato.

3. Il coniuge superstite percepisce il 60 % dell'importo di cui al paragrafo 2 e non può comunque percepire meno del 30 % dell'indennità di cui all'articolo 10. Tale diritto non viene meno in caso di nuovo matrimonio. Il diritto non sussiste qualora le circostanze specifiche non lascino alcun legittimo dubbio sul fatto che il matrimonio è stato contratto unicamente a fini previdenziali.

4. I figli a carico percepiscono il 20 % dell'importo di cui al paragrafo 2.

5. Se necessario, il massimale delle prestazioni pensionistiche da erogare viene ripartito tra il coniuge e i figli proporzionalmente alle percentuali di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. La pensione di reversibilità viene pagata a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso.

7. In caso di decesso del coniuge, il suo diritto alla pensione si estingue alla fine del mese in cui si è verificato il decesso.

8. Il diritto dei figli alla pensione si estingue alla fine del mese in cui compiono i ventuno anni di età. Esso sussiste tuttavia per la durata del periodo di istruzione o formazione, ma si estingue al più tardi alla fine del mese in cui essi raggiungano il venticinquesimo anno di età. Tale diritto continua a sussistere nella misura in cui i figli non possano provvedere al proprio sostentamento a causa di malattia o infermità.

9. I conviventi in unioni di fatto riconosciute dagli Stati membri sono equiparati ai coniugi.

10. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

Art. 18

1. I deputati e gli ex deputati titolari di una pensione, nonché i superstiti aventi diritto all'assistenza, hanno diritto al rimborso dei due terzi delle spese mediche e delle spese derivanti da gravidanza o dalla nascita di un figlio.

2. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

Art. 19

1. I deputati hanno diritto alla copertura assicurativa dei rischi connessi con l'esercizio delle loro funzioni.

2. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto. Un terzo dei relativi premi assicurativi è a carico dei deputati.

Art. 20

1. I deputati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio mandato.

2. Per i trasferimenti da e verso i luoghi di lavoro e per altri viaggi di servizio, il Parlamento rimborsa le spese effettivamente sostenute.

3. Il rimborso delle altre spese generali connesse all'esercizio del mandato può essere effettuato in modo forfettario.

4. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

5. Si applica il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3.

Art. 21

1. I deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti.

2. Il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti.

3. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

Art. 22

1. I deputati hanno diritto a utilizzare gli uffici e le strutture di comunicazione del Parlamento nonché le vetture di servizio.

2. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

Art. 23

1. Tutti i pagamenti sono effettuati a partire dal bilancio dell'Unione europea.

2. I pagamenti dovuti a norma degli articoli 10, 13, 14, 15 e 17 vengono effettuati mensilmente in euro o, a scelta del parlamentare, nella valuta dello Stato membro in cui è domiciliato. Il Parlamento fissa le condizioni alle quali i pagamenti vanno effettuati.

Art. 24

Le decisioni di attuazione del presente statuto entrano in vigore dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Titolo II. Disposizioni transitorie

Art. 25

1. Per quanto riguarda l'indennità, l'indennità transitoria e le diverse categorie di pensioni, i deputati già in carica e rieletti prima dell'entrata in vigore del presente statuto possono optare, per l'intera durata dell'attività parlamentare, per il regime nazionale in vigore.

2. I versamenti sono a carico del bilancio dello Stato membro.

Art. 26

1. I deputati che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, intendono continuare a rimanere affiliati al regime nazionale sinora vigente, comunicano per iscritto la loro decisione al presidente del Parlamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

2. Tale decisione è definitiva e irrevocabile.

3. In mancanza di una comunicazione in tal senso entro i termini stabiliti, si applicano le disposizioni del presente statuto.

Art. 27

1. Successivamente all'entrata in vigore dello statuto, il fondo di vitalizio volontario istituito dal Parlamento continua a funzionare per i deputati o gli ex deputati che abbiano già acquisito diritti o aspettative a titolo di questo fondo.

2. I diritti e le aspettative acquisiti restano invariati. Il Parlamento può fissare condizioni e requisiti per l'acquisizione di nuovi diritti o aspettative.

3. I deputati che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 10 non possono acquisire nuovi diritti o aspettative a titolo del regime di vitalizio volontario.

4. I deputati eletti per la prima volta al Parlamento successivamente alla data di entrata in vigore del presente statuto non possono accedere al regime volontario.

5. Si applicano il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3, e il disposto dell'articolo 14, paragrafo 3.

Art. 28

1. Il diritto a pensione acquisito da un deputato al momento dell'entrata in vigore del presente statuto a norma della legislazione nazionale conserva piena efficacia.

2. Qualora la durata dei periodi di esercizio di un mandato nel Parlamento europeo o in un parlamento nazionale non sia sufficiente per maturare il diritto a prestazioni pensionistiche a norma della legislazione nazionale, tali periodi sono considerati nel conteggio della pensione sulla base del presente statuto. Il Parlamento può stipulare convenzioni con gli organi competenti negli Stati membri relative al trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti.

Art. 29

1. Gli Stati membri possono definire per i propri deputati del Parlamento europeo una regolamentazione in deroga alle disposizioni del presente statuto in materia di indennità, indennità transitorie, pensioni di anzianità e pensioni di reversibilità per un periodo di transizione che non può superare la durata di due legislature del Parlamento europeo.

2. In virtù di tale regolamentazione, i deputati del Parlamento europeo sono quanto meno equiparati ai deputati dei rispettivi parlamenti nazionali.

3. I pagamenti sono interamente a carico del bilancio dei rispettivi Stati membri.

4. La suddetta regolamentazione lascia impregiudicati i diritti dei deputati di cui agli articoli da 18 a 22 del presente statuto.

Titolo III. Disposizione finale

Art. 30

Il presente statuto entra in vigore il primo giorno della legislatura del Parlamento europeo che avrà inizio nel 2009.

Fatto a Strasburgo, il 28 settembre 2005. Per il Parlamento europeo Il presidente J. Borrell Fontelles