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Decisione del Consiglio del 3 ottobre 2005 recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, al fine di stabilire condizioni e limiti del riesame da parte della Corte di giustizia delle decisioni emesse dal Tribunale di primo grado (2005/696/CE, Euratom)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 225, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 245, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 140 A, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 160, secondo comma,

vista la domanda della Corte di giustizia del 12 settembre 2003,

visto il parere del Parlamento europeo del 10 febbraio 2004,

visto il parere della Commissione dell’11 febbraio 2005,

L’articolo 225 del trattato CE, paragrafi 2 e 3, modificato dall’articolo 2, punto 31), del trattato di Nizza, dispone quanto segue: «2. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell’articolo 225 A. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse. 3. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell’articolo 234, in materie specifiche determinate dallo statuto. Il Tribunale di primo grado, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l’unità o la coerenza del diritto comunitario, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.»

L’articolo 140 A, paragrafi 2 e 3, del trattato CEEA ha costituito oggetto di una modifica analoga ad opera dell’articolo 3, punto 13), del trattato di Nizza.

Di queste modifiche si è tenuto parzialmente conto nell’articolo 62 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia ai sensi del quale: «Nei casi di cui all’articolo 225, paragrafi 2 e 3, del trattato CE e all’articolo 140 A, paragrafi 2 e 3, del trattato CEEA, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto comunitario, può proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale. La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentata dal primo avvocato generale, sull’opportunità o meno di riesaminare la decisione.»

Conformemente alla dichiarazione n. 13 allegata all’atto finale del trattato di Nizza, è necessario adottare le disposizioni relative al riesame delle decisioni del Tribunale aventi per oggetto le decisioni delle camere giurisdizionali e le domande pregiudiziali, precisando: «— il ruolo delle parti nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, al fine di assicurare la tutela dei loro diritti, — l’effetto della procedura di riesame sull’esecutività della decisione del Tribunale di primo grado, — l’effetto della decisione della Corte di giustizia sulla controversia tra le parti.»,

DECIDE:

Art. 1

L'attuale articolo 62 bis del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia diventa l'articolo 62 quater e sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 62 bis La Corte decide sulle questioni oggetto di riesame secondo una procedura di urgenza in base al fascicolo trasmessole dal Tribunale. Gli interessati di cui all’articolo 23 del presente statuto e, nei casi previsti dall’articolo 225, paragrafo 2, del trattato CE, e dall’articolo 140 A, paragrafo 2, del trattato CEEA, le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale hanno il diritto di depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte sulle questioni oggetto di riesame entro un termine stabilito a tal fine. La Corte può decidere di aprire la fase orale prima di statuire. Articolo 62 ter Nei casi previsti dall’articolo 225, paragrafo 2, del trattato CE e dall’articolo 140 A, paragrafo 2, del trattato CEEA, fatti salvi gli articoli 242 e 243 del trattato CE, la proposta di riesame e la decisione di apertura del procedimento di riesame non hanno effetto sospensivo. Qualora la Corte costati che la decisione del Tribunale pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto comunitario, essa rinvia la causa dinanzi al Tribunale che è vincolato ai punti di diritto decisi dalla Corte; la Corte può indicare gli effetti della decisione del Tribunale che devono essere considerati definitivi nei riguardi delle parti in causa. Tuttavia, se la soluzione della controversia emerge, in considerazione dell’esito del riesame, dagli accertamenti in fatto sui quali è basata la decisione del Tribunale, la Corte statuisce in via definitiva. Nei casi previsti dall’articolo 225, paragrafo 3, del trattato CE e dall’articolo 140 A, paragrafo 3, del trattato CEEA, in mancanza di proposta di riesame o di decisione di apertura del procedimento di riesame, la o le soluzioni formulate dal Tribunale alle questioni sottopostegli hanno effetto alla scadenza dei termini previsti a tal fine nell’articolo 62, secondo comma. In caso di apertura di un procedimento di riesame, la o le soluzioni oggetto di riesame hanno effetto al termine di tale procedimento, a meno che la Corte decida diversamente. Se la Corte constata che la decisione del Tribunale pregiudica l’unità o la coerenza del diritto comunitario, la soluzione formulata dalla Corte in merito alle questioni oggetto di riesame si sostituisce a quella del Tribunale.»

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 2005. Per il Consiglio Il presidente D. Alexander