DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2005 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino (2005/798/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
Il 23 ottobre 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo sul commercio del vino tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America.
I negoziati si sono conclusi e l’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino nonché l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino sono stati siglati dalle due parti il 14 settembre 2005.
Il regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/19991, e il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi2, prevedono, per i vini originari degli Stati Uniti, una serie di deroghe alle norme comunitarie in materia di pratiche enologiche e ad alcune pratiche di certificazione.
Le deroghe scadranno il 31 dicembre 2005. A norma degli articoli 4 e 9 dell’accordo sul commercio del vino, i vini originari degli Stati Uniti continueranno a beneficiare dello stesso trattamento, ma, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo stesso, tali disposizioni si applicheranno solo a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della notifica scritta di cui all’articolo 6, paragrafo 3, di detto accordo.
Era pertanto necessario negoziare un accordo separato in forma di scambio di lettere per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2005 e la data di applicazione degli articoli 4 e 9 dell’accordo sul commercio del vino.
È opportuno quindi approvare l’accordo in forma di scambio di lettere.
Al fine di agevolare l’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie per la sua applicazione, secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo3, comprese le proroghe eventualmente necessarie della deroga istituita dal regolamento (CE) n. 1037/2001,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino (di seguito «accordo»). Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 3
La Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le misure necessarie per l’attuazione dell’accordo, comprese le proroghe eventualmente necessarie della deroga istituita dal regolamento (CE) n. 1037/2001.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005. Per il Consiglio La presidente T. JOWELL