DECISIONE 2005/966/PESC DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2005 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell’Unione europea (Missione di vigilanza in Aceh — AMM)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,
vista la raccomandazione della presidenza,
Il 9 settembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/643/PESC relativa alla missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell’Unione europea (Missione di vigilanza in Aceh — AMM)1.
L’articolo 10, paragrafo 4, dell’azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell’articolo 24 del trattato sull’Unione europea.
Il 13 settembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita se del caso dal segretario generale/alto rappresentante, in caso di future operazioni dell’UE di gestione civile delle crisi ad avviare negoziati con Stati terzi per concludere accordi sulla base del modello di accordo tra l’Unione europea e uno Stato terzo sulla partecipazione di uno Stato terzo ad un’operazione dell’Unione europea di gestione civile delle crisi. Su tale base, la presidenza ha negoziato un accordo con la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell’Unione europea (Missione di vigilanza in Aceh — AMM).
È opportuno approvare l’accordo,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome dell’Unione europea l’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell’Unione europea (Missione di vigilanza in Aceh — AMM). Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.
Art. 3
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005. Per il Consiglio La presidente T. JOWELL