Decisione ACEH/1/2005 del Comitato politico e di sicurezza del 15 novembre 2005 relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell’Unione europea (Missione di vigilanza in Aceh — AMM) (2005/860/CE)
Testo vigente
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,
vista l’azione comune 2005/643/PESC del Consiglio, del 9 settembre 2005, sulla missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell’Unione europea (Missione di vigilanza in Aceh — AMM)1, in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’azione comune 2005/643/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad istituire un comitato dei contributori per la missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell’Unione europea (Missione di vigilanza in Aceh — AMM).
Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha approvato il documento «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all’UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell’UE», che ha sviluppato le modalità per la partecipazione di paesi terzi alle operazioni di gestione civile delle crisi, compresa l’istituzione di un comitato dei contributori.
Il comitato dei contributori svolgerà un ruolo fondamentale nella gestione ordinaria della missione. Il comitato costituirà la principale sede in cui discutere tutti i problemi relativi alla gestione ordinaria della missione. Il CPS, che esercita il controllo politico e assicura la direzione strategica della missione, terrà conto delle opinioni espresse del comitato,
DECIDE:
Art. 1 Costituzione
È costituito un comitato dei contributori per la missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell’Unione europea (Missione di vigilanza in Aceh — AMM) (di seguito «CoC»).
Art. 2 Funzioni
1. Il CoC può esprimere opinioni. Il CPS tiene conto di tali opinioni ed esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione.
2. Il mandato del CoC è fissato nelle «Consultazioni e modalità relative al contributo degli Stati non appartenenti all’UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell’UE».
Art. 3 Composizione
1. Tutti gli Stati membri dell’UE hanno il diritto di assistere ai lavori del CoC. Tuttavia soltanto gli Stati contributori partecipano alla gestione ordinaria della missione. I rappresentanti dei paesi terzi che partecipano alla missione possono essere presenti alle riunioni del CoC, così come un rappresentante della Commissione delle Comunità europee.
2. Il CoC è informato regolarmente dal capo missione.
Art. 4 Presidenza
Ai fini della missione di cui all’articolo 1, la presidenza del CoC è esercitata, in conformità con le consultazioni e modalità di cui all’articolo 2, paragrafo 2, da un rappresentante del segretario generale/alto rappresentante, in stretta consultazione con la presidenza.
Art. 5 Riunioni
1. Le riunioni del CoC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, il presidente, di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato partecipante, può convocare riunioni di emergenza.
2. Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CoC al CPS.
Art. 6 Riservatezza
1. Alle riunioni e ai lavori del CoC si applicano le norme di sicurezza del Consiglio. In particolare, i rappresentanti presso il CoC devono essere in possesso degli adeguati nulla osta di sicurezza.
2. Le deliberazioni del CoC sono soggette all’obbligo del segreto professionale.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2005. Per il Comitato politico e di sicurezza Il presidente J. King