DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2005 relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, in merito ad un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2005/914/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
Il 28 febbraio 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia al fine di modificare il regime preferenziale d’importazione nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, previsti dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra1 (di seguito «ASA»).
I negoziati in parola si sono conclusi con esito positivo e la Comunità deve concludere il protocollo modificativo dell’ASA.
La Commissione deve adottare le misure necessarie per l’applicazione del suddetto protocollo secondo la stessa procedura prevista per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero2,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità il protocollo che modifica l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, in merito ad un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 3
Le modalità di applicazione del protocollo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1260/2001.
Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 2005. Per il Consiglio Il presidente J. STRAW