DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2005 relativa all’adesione della Comunità europea dell’energia atomica alla convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica (2005/845/Euratom)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista la decisione del Consiglio del 23 maggio 2005, recante approvazione della conclusione della convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica,
Ventitré Stati membri sono parti contraenti della convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica.
È opportuno che la Comunità europea dell’energia atomica aderisca alla convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica,
DECIDE:
Art. 1
L’adesione alla convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica è approvata a nome della Comunità europea dell’energia atomica. Il testo della convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica e la dichiarazione resa dalla Comunità europea dell’energia atomica ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, lettera c), della citata convenzione sono allegati alla presente decisione.
Art. 2
Lo strumento di adesione è depositato presso il direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, depositario della convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica, quanto prima possibile dopo l’adozione della presente decisione in forma di lettera firmata dal capo della delegazione della Commissione presso le Organizzazioni internazionali di Vienna.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005. Per la Commissione Andris PIEBALGS Membro della Commissione