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DECISIONE DEL CONSIGLIO dell’8 dicembre 2005 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011 (2005/937/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

La Comunità e le Seicelle hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nel protocollo accluso all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle1 al termine del periodo di applicazione del vigente protocollo.

In seguito a tali negoziati, il 23 settembre 2004 è stato siglato un nuovo protocollo.

A norma di tale protocollo, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica delle Seicelle per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011.

Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che tale protocollo sia approvato quanto prima; a tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria, e a decorrere dal 18 gennaio 2005, del protocollo siglato. Occorre firmare l'accordo in forma di scambio di lettere con riserva della sua conclusione definitiva da parte del Consiglio.

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo sulla pesca,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere ed il testo del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Art. 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

— Tonniere con reti a circuizione:Spagna: Francia: Italia:22 unità, 17 unità, 1 unità.
— Pescherecci con palangari di superficie:Spagna: Francia: Portogallo:2 unità, 5 unità, 5 unità.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2005. Per il Consiglio Il presidente J. HUTTON