DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 2005 relativa all’approvazione a nome della Comunità europea dell’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (2005/938/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
La Comunità è competente per l’adozione di misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e per concludere accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali.
La Comunità è parte contraente della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse marine viventi.
La Comunità è parte contraente dell’Accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.
La 35a riunione intergovernativa relativa alla conservazione dei tonni e dei delfini nel Pacifico orientale ha adottato, nel febbraio 1998, l’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (di seguito “l’accordo”). L’accordo è stato firmato a Washington il 21 maggio 1998 ed è entrato in vigore il 15 febbraio 1999.
Le parti contraenti dell’accordo sono attualmente i 15 paesi seguenti: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù, Spagna, Stati Uniti, Vanuatu e Venezuela.
Gli obiettivi dell’accordo includono la progressiva riduzione, a livelli prossimi allo zero, della mortalità accidentale di delfini nell’ambito della pesca tonniera con reti da circuizione a chiusura nel Pacifico orientale tramite la fissazione di limiti annui, nonché la sostenibilità a lungo termine degli stock di tonno nella zone dell’accordo.
La Comunità riconosce l’importanza dell’accordo per la tutela di una pesca sostenibile come strumento per garantire la conservazione ecologica di altre specie, in particolare dei delfini.
I pescatori comunitari effettuano operazioni di pesca sugli stock di tonni nella zona dell’accordo; è pertanto nell’interesse della Comunità svolgere un ruolo attivo nell’attuazione dello stesso.
La Comunità ha firmato2 l’accordo e ha deciso di applicarlo in via provvisoria3 fino al completamento delle procedure necessarie ai fini della sua adesione formale alla Commissione internazionale per i tonnidi tropicali (IATTC).
Ai sensi dell’articolo XIV dell’accordo, la IATTC ha un ruolo fondamentale nel coordinare l’attuazione dello stesso e molte misure di attuazione saranno adottate nell’ambito di detta commissione.
Il Regno di Spagna è stato nel contempo autorizzato ad aderire provvisoriamente alla convenzione recante istituzione della IATTC4.
Il Regno di Spagna ha aderito alla IATTC nel giugno 2003.
L’adesione ufficiale della Comunità alla IATTC avrà luogo al momento dell’entrata in vigore della convenzione per il rafforzamento della IATTC istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (la convenzione di Antigua), di cui la Comunità è firmataria5.
In attesa dell’entrata in vigore della convenzione di Antigua, l’effettiva partecipazione della Comunità ai lavori della IATTC e, di conseguenza, all’insieme delle attività e delle azioni realizzate nel quadro dell'accordo, è assicurata dall’appartenenza della Spagna alla IATTC a nome della Comunità.
Pertanto la Comunità è attualmente in condizione di concludere l’accordo ed assumere pienamente i doveri e le responsabilità che le incombono sia nell’ambito dell’accordo che in virtù della convenzione recante istituzione della IATTC,
DECIDE:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità, l’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il governo degli Stati Uniti d’America quale depositario dell’accordo ai sensi dell’articolo XXXII del medesimo.
Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2005. Per il Consiglio Il presidente J. HUTTON