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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2005 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino (2006/232/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

Il 23 ottobre 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo sul commercio del vino tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America.

I negoziati si sono conclusi e l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino (in seguito denominato «l'accordo») è stato siglato dalle due parti il 14 settembre 2005. Si tratta di un accordo «di prima fase» ed entro 90 giorni dalla data della sua entrata in vigore le parti dovrebbero avviare negoziati finalizzati alla conclusione di uno o più accordi volti ad agevolare ulteriormente il commercio del vino.

È opportuno pertanto approvare l'accordo.

Al fine di agevolare l'attuazione e l'eventuale modifica degli allegati dell'accordo, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo1,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino (in seguito denominato «l'accordo»). Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 3

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14 dell'accordo, la Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 75, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999, le misure necessarie per l'attuazione dell'accordo e per la modifica degli allegati, del protocollo e delle sue appendici.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 Dicembre 2005. Per il Consiglio La presidente M. BECKETT