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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2005 relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell'accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo (2006/67/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

L’articolo 15 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra1 («l’accordo di associazione»), in vigore dal 1o maggio 2002, precisa che la Comunità e la Giordania attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli. L’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), precisa che le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli si applicano, con gli opportuni adattamenti, all’elemento agricolo dei prodotti agricoli trasformati. L’articolo 17, paragrafo 1, prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2002 la Comunità e la Giordania esaminino la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e la Giordania dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2003 ai fini di una maggiore liberalizzazione degli scambi nel settore agricolo.

Con raccomandazione n. 1/20052 il consiglio di associazione UE-Giordania ha adottato un piano d’azione della politica europea di vicinato che contiene una disposizione specifica a favore di una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati.

La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere inteso a sostituire il protocollo 1, il protocollo 2, gli allegati I, II, III e IV dell’accordo di associazione e ad inserire i nuovi articoli 11 bis e 14 bis.

È opportuno approvare l’accordo siglato il 23 giugno 2005.

Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione3,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell'accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo. Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Art. 2

La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione per il protocollo 1 e per il protocollo 2 in conformità della procedura descritta all’articolo 3, paragrafo 2.

Art. 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per lo zucchero di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1260/20014 o, se del caso, dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati o dal comitato del codice doganale di cui all’articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/925 (di seguito «il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/e abilitata/e a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2005. Per il Consiglio Il presidente M. BECKETT