DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2005 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili (2005/948/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale che proroga di un anno l’accordo bilaterale in vigore sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Bielorussia, nonché i relativi protocolli, e che introduce una serie di adeguamenti nei limiti quantitativi.
Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo dovrebbe essere firmato a nome della Comunità.
È opportuno applicare detto accordo bilaterale in via provvisoria a partire dal 1o gennaio 2006, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione e fatta salva l’applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia,
DECIDE:
Art. 1
Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bielorussia che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili (di seguito «l’accordo»).
Art. 2
L’accordo verrà applicato in via provvisoria, in attesa della sua conclusione ufficiale e fatta salva l’applicazione reciproca provvisoria dell’accordo da parte della Repubblica di Bielorussia, a partire dal 1o gennaio 2006. Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.
Art. 3
1. Qualora la Bielorussia non ottemperi agli obblighi di cui al paragrafo 2, punto 4 dell'accordo, il contingente per il 2006 verrà ridimensionato ai livelli applicabili al 2005.
2. La decisione di attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 viene presa secondo le procedure di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi1.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2005. Per il Consiglio La presidente M. BECKETT