DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2005 concernente la conclusione di accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, rispettivamente, la Repubblica di Bulgaria e la Romania in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, e che modifica il regolamento (CE) n. 933/95 (2006/187/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
Un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini1, è stato firmato il 29 novembre 1993.
Un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania, relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini2, è stato firmato il 26 novembre 1993.
In conformità delle direttive adottate dal Consiglio, la Commissione e i due paesi associati in questione hanno concluso negoziati relativi a nuove concessioni commerciali reciproche per taluni vini. I risultati di questi negoziati dovrebbero essere inseriti negli accordi europei sotto forma di protocolli addizionali contenenti disposizioni per la protezione reciproca delle denominazioni di vini e bevande spiritose.
In attesa della conclusione e dell’adozione dei suddetti protocolli addizionali e al fine di dare attuazione ai risultati dei negoziati sulle nuove concessioni per taluni vini, è opportuno adottare accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità e i due paesi associati in questione riguardo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini. Le concessioni previste da questi due accordi devono essere identiche a quelle contenute nei futuri protocolli addizionali agli accordi europei. Quando entreranno in vigore, i protocolli addizionali sostituiranno i due accordi.
Il regolamento (CE) n. 933/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Bulgaria, dell’Ungheria e della Romania3, deve essere modificato in conformità dei suddetti due accordi.
Per agevolare l’attuazione di talune disposizioni dei due accordi, occorre autorizzare la Commissione ad adottare la normativa necessaria per la loro applicazione secondo la procedura prevista all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo4.
Occorre approvare i due accordi,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, figurante nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, figurante nell’allegato della presente decisione.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare i due accordi allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 4
La Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli atti necessari per l’attuazione dei due accordi.
Art. 5
Il regolamento (CE) n. 933/95 è modificato come segue:
1) il testo dell’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Dal 1o gennaio 2005, e fatto salvo il paragrafo 2, i dazi doganali applicabili all’importazione dei prodotti sotto elencati, originari della Bulgaria e della Romania, sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari indicati a fronte di ciascuno di essi.
a) Vini originari della Bulgaria:
Numero d’ordine Codice NC Designazione delle merci Quantitativo annuo dall’1.1.2005 (hl) Incremento annuo dall’1.1.2006 (hl) Dazio applicabile al contingente 09.7001 ex 2204 10 Vini spumanti in recipienti di capacità non superiore a 2 litri 4 000 200 Esenzione 09.7003 ex 2204 21 Vini di uve fresche 510 000 25 500 Esenzione 09.7005 ex 2204 29 Vini di uve fresche 195 000 0 Esenzione b) Vini originari della Romania:
Numero d’ordine Codice NC Designazione delle merci Quantitativo annuo dall’1.1.2005 (hl) Dazio applicabile al contingente 09.7013 ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29 Vini di uve fresche 345 000 Esenzione
2. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è riservato ai vini corredati di un documento VI 1 o di un estratto VI 2, conforme al regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi.
2) l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2005. Per il Consiglio Il presidente B. BRADSHAW