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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2005 relativa alla conclusione a nome della Comunità europea dell’accordo di esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip (Testo rilevante ai fini del SEE) (2005/964/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione1,

I circuiti integrati multichip sono un nuovo tipo di semiconduttori che non esisteva all’epoca in cui fu negoziato l’accordo dell’OMC sulle tecnologie dell’informazione: in caso contrario, sarebbero stati probabilmente inclusi a livello tariffario zero. Occorre agevolare gli scambi commerciali di questa importante tecnologia.

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo di esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip (di seguito denominato «accordo») nell’ambito del convegno tra governi ed autorità sui semiconduttori («Government/Authorities Meeting on Semiconductors» – GAMS).

L’accordo abolisce gli oneri e i dazi applicati ai circuiti integrati multichip, lasciando invariate le aliquote consolidate dell’OMC.

L’accordo è stato autenticato dal segretariato generale dell’Unione europea, in veste di depositario, in data 28 novembre 2005.

È opportuno concludere l’accordo a nome della Comunità.

L’articolo 7, lettera a) dell’accordo prevede che, una volta pervenuti al depositario quattro strumenti di accettazione, tali parti accettanti concordino una data di entrata in vigore dell’accordo stesso. Occorre autorizzare la Commissione, quale rappresentante della Comunità all’interno del GAMS, a concordare tale data con le altre parti dell’accordo,

DECIDE:

Art. 1

L’accordo di esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip è approvato a nome della Comunità. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

La Commissione è autorizzata a concordare con le altre parti dell’accordo una data di entrata in vigore. Tale data sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome della Comunità, lo strumento di accettazione dell’accordo ai sensi dell’articolo 7, lettera b) del medesimo.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2005. Per il Consiglio Il presidente B. BRADSHAW