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Decisione della Commissione del 10 gennaio 2006 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica le appendici I, II, III e IV dell’accordo sul commercio dei vini dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (2006/567/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

vista la decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra [1], in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

Tenendo conto dell’allargamento della Comunità europea, delle conclusioni della prima riunione del comitato congiunto UE-Cile dell’accordo sul commercio dei vini, svoltasi a Santiago del Cile l’ 8 gennaio 2004, delle conclusioni della riunione del comitato di associazione, svoltasi a Santiago del Cile nel dicembre 2004 e delle conclusioni della seconda riunione del comitato congiunto dell’accordo sul commercio dei vini nonché della prima riunione del comitato congiunto dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell’accordo di associazione UE-Cile del 13 e 14 giugno 2005, svoltesi entrambe a Madrid, è necessario modificare le appendici I, II, III e IV dell’accordo sul commercio dei vini dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra al fine di proteggere le nuove indicazioni geografiche della Comunità e del Cile, le menzioni tradizionali della Comunità e le menzioni complementari di qualità del Cile a decorrere dal 24 aprile 2006.

La Comunità e la Repubblica del Cile hanno pertanto negoziato, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, dell’accordo sul commercio dei vini, un accordo in forma di scambio di lettere al fine di modificarne le appendici I, II, III e IV.

Occorre pertanto approvare l’accordo in forma di scambio di lettere.

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica le appendici I, II, III e IV dell’accordo sul commercio dei vini dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il commissario per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale è abilitato a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2006. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione [1] GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1. -------------------------------------------------- Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica le appendici I, II, III e IV dell’accordo sul commercio dei vini dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra LETTERA N. 1 Lettera della Comunità europea Bruxelles, 24 aprile 2006 Egregio signore, mi pregio riferirmi alle riunioni relative ad adeguamenti tecnici svoltesi a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dell’accordo sul commercio dei vini dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, del 18 novembre 2002, in forza del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le appendici dell’accordo. In esito all’allargamento dell’Unione europea intervenuto il 1o maggio 2004 e alla luce delle conclusioni della prima riunione del comitato congiunto dell’accordo sul commercio dei vini, svoltasi a Santiago del Cile l’ 8 gennaio 2004, delle conclusioni della riunione del comitato di associazione, svoltasi a Santiago del Cile nel dicembre 2004 e delle conclusioni della seconda riunione del comitato congiunto dell’accordo sul commercio dei vini nonché della prima riunione del comitato congiunto dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell’accordo di associazione UE-Cile del 13 e 14 giugno 2005, svoltesi entrambe a Madrid, è necessario apportare modifiche tecniche alle appendici I (Indicazioni geografiche dei vini originari della Comunità), II (Indicazioni geografiche dei vini originari del Cile), III (Elenco delle menzioni tradizionali della Comunità) e IV (Menzioni di qualità complementari del Cile) dell’accordo sul commercio dei vini. Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data di oggi, le appendici I, II, III e IV dell’accordo sul commercio dei vini siano sostituite dalle appendici accluse alla presente. Le sarei grata se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente. Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione. A nome della Comunità europea Mariann Fischer Boel LETTERA N. 2 Lettera del Cile Bruxelles, 24 aprile 2006 Gentile signora, Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta: "Mi pregio riferirmi alle riunioni relative ad adeguamenti tecnici svoltesi a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dell’accordo sul commercio dei vini dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, del 18 novembre 2002, in forza del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le appendici dell’accordo. In esito all’allargamento dell’Unione europea intervenuto il 1o maggio 2004 e alla luce delle conclusioni della prima riunione del comitato congiunto dell’accordo sul commercio dei vini, svoltasi a Santiago del Cile l’ 8 gennaio 2004, delle conclusioni della riunione del comitato di associazione, svoltasi a Santiago del Cile nel dicembre 2004 e delle conclusioni della seconda riunione del comitato congiunto dell’accordo sul commercio dei vini nonché della prima riunione del comitato congiunto dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell’accordo di associazione UE-Cile del 13 e 14 giugno 2005, svoltesi entrambe a Madrid, è necessario apportare modifiche tecniche alle appendici I (Indicazioni geografiche dei vini originari della Comunità), II (Indicazioni geografiche dei vini originari del Cile), III (Elenco delle menzioni tradizionali della Comunità) e IV (Menzioni di qualità complementari del Cile) dell’accordo sul commercio dei vini. Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data di oggi, le appendici I, II, III e IV dell’accordo sul commercio dei vini siano sostituite dalle appendici accluse alla presente. Le sarei grata se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente." Mi pregio confermarLe l’accordo della Repubblica del Cile sul contenuto della Sua lettera. Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione. A nome della Repubblica del Cile Oscar Alcamán Riffo -------------------------------------------------- "