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Decisione della Commissione del 16 gennaio 2006 che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o febbraio, 1o marzo, 1o aprile, 1o maggio e 1o giugno 2005 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi nonché di parte dei funzionari che restano in servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all'adesione (articolo 33, paragrafo 4, del trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri) (2006/32/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1, in particolare l'allegato X, articolo 13, secondo comma,

visto il trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

Con il regolamento (CE, Euratom) n. 257/2005 del Consiglio2 sono stati stabiliti, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2004 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio a funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

In conformità dell'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X, è opportuno adeguare, con effetto dal 1o febbraio, 1o marzo, 1o aprile, 1o maggio e 1o giugno 2005, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Art. unico

Con efficacia dal 1o febbraio, 1o marzo, 1o aprile, 1o maggio e 1o giugno 2005, i coefficienti correttori, applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi nonché di parte dei funzionari che restano in servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all'adesione, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006. Per la Commissione Benita Ferrero-Waldner Membro della Commissione