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Decisione del Consiglio del 23 gennaio 2006 recante modifica del suo regolamento interno (2006/34/CE, Euratom)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 1,

visto l’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato II bis del regolamento interno del Consiglio1,

L’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento interno del Consiglio (di seguito «regolamento interno») prevede che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione che richiede la maggioranza qualificata e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell’Unione calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all’articolo 1 dell’allegato II bis del regolamento interno.

L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato II bis del regolamento interno, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione dei voti nel Consiglio prevede che, con effetto al 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti, conformemente ai dati di cui l’Ufficio statistico delle Comunità europee dispone al 30 settembre dell’anno precedente, le cifre di cui all’articolo 1 di detto allegato.

È pertanto opportuno effettuare tale adeguamento del regolamento interno,

DECIDE:

Art. 1

L’articolo 1 dell’allegato II bis del regolamento interno del Consiglio è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1 Per l’applicazione dell’articolo 205, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 118, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, e dell’articolo 34, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, la popolazione totale di ogni Stato membro, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006, è la seguente: Stato membro Popolazione (× 1000) Germania 82500,8 Francia 62370,8 Regno Unito 60063,2 Italia 58462,4 Spagna 43038,0 Polonia 38173,8 Paesi Bassi 16305,5 Grecia 11073,0 Portogallo 10529,3 Belgio 10445,9 Repubblica ceca 10220,6 Ungheria 10097,5 Svezia 9011,4 Austria 8206,5 Danimarca 5411,4 Slovacchia 5384,8 Finlandia 5236,6 Irlanda 4109,2 Lituania 3425,3 Lettonia 2306,4 Slovenia 1997,6 Estonia 1347,0 Cipro 749,2 Lussemburgo 455,0 Malta 402,7 Totale 461324,0 Soglia (62 %) 286020,9»

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006. Per il Consiglio Il presidente J. Pröll