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Decisione del Consiglio del 14 febbraio 2006 che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE (2006/114/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’accordo interno1 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 20002, in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

Con la decisione 2002/148/CE3 sono state concluse le consultazioni avviate con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-CE e sono state adottate misure appropriate, come specificato nell’allegato di detta decisione.

In forza della decisione 2005/139/CE4, il periodo di applicazione delle misure di cui all’articolo 2 della decisione 2002/148/CE, prorogato fino al 20 febbraio 2004 dalla decisione 2003/112/CE5 e fino al 20 febbraio 2005 dalla decisione 2004/157/CE6, è stato prorogato fino al 20 febbraio 2006.

Il governo dello Zimbabwe continua a violare gli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE e le attuali condizioni nello Zimbabwe non garantiscono il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.

È opportuno pertanto prorogare il periodo di applicazione delle misure,

DECIDE:

Art. 1

Il periodo di applicazione delle misure di cui all’articolo 2 della decisione 2002/148/CE è prorogato fino al 20 febbraio 2007. Tali misure sono oggetto di regolare riesame.

La lettera riportata nell’allegato della presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006. Per il Consiglio Il presidente K.-H. Grasser