DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 2006 sulla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell’accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea (2006/245/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,
visto l'atto di adesione allegato al trattato di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo1,
In seguito all’autorizzazione concessa alla Commissione il 5 maggio 2003, sono stati conclusi negoziati con la Confederazione svizzera relativi a un protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea.
Ai sensi della decisione del Consiglio del 26 ottobre 2004 e in attesa della sua conclusione in una data successiva, il presente protocollo è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 26 ottobre 2004.
Il protocollo dovrebbe essere approvato,
DECIDE:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all’articolo 6 del protocollo2.
Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006. Per il Consiglio La presidente U. PLASSNIK