DECISIONE 2006/366/PESC DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2006 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Georgia sullo status del rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e del suo gruppo di supporto in Georgia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,
vista la raccomandazione della presidenza,
A seguito della decisione di reagire alla situazione in seguito alla conclusione della missione di monitoraggio delle frontiere dell’OSCE in Georgia, rafforzando il ruolo del rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale, il 28 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/582/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale1.
A seguito della decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2005, che autorizza la presidenza, assistita se del caso dal segretario generale/alto rappresentante, ad avviare negoziati, la presidenza ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e il governo della Georgia sullo status dell’RSUE per il Caucaso meridionale e del suo gruppo di supporto in Georgia.
L’accordo dovrebbe essere approvato,
DECIDE:
Art. 1
L’accordo tra l’Unione europea e il governo della Georgia sullo status del rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e del suo gruppo di supporto in Georgia, è approvato a nome dell’Unione. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 4
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2006. Per il Consiglio La presidente U. PLASSNIK