Decisione della Commissione del 3 marzo 2006 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice II dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (2006/568/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
vista la decisione 2005/269/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra [1], in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
Tenendo conto delle conclusioni della seconda riunione del comitato congiunto dell’accordo sul commercio dei vini e della prima riunione del comitato congiunto dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell’accordo di associazione UE-Cile del 13 e 14 giugno 2005, svoltesi entrambe a Madrid, è necessario modificare l’appendice II dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, al fine di permettere l’uso, fino al 31 gennaio 2014, sul mercato interno cileno e in quantitativi limitati, di alcuni marchi commerciali cileni coincidenti con indicazioni geografiche comunitarie, con effetto a decorrere dal 24 aprile 2006.
La Comunità e la Repubblica del Cile hanno negoziato, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 2, del suddetto accordo, un accordo in forma di scambio di lettere al fine di modificarne l’appendice II.
Occorre pertanto approvare l’accordo in forma di scambio di lettere.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande spiritose,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice II dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il commissario per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale è abilitato a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2006. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione [1] GU L 84 del 2.4.2005, pag. 19. -------------------------------------------------- Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice II dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra LETTERA N. 1 Lettera della Comunità europea Bruxelles, 24 aprile 2006 Egregio signore, mi pregio riferirmi alle riunioni relative ad adeguamenti tecnici svoltesi a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, del 18 novembre 2002, in forza del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le appendici dell’accordo in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti stesse. Nel corso di tali riunioni si è giunti alla conclusione che alcuni marchi commerciali cileni coincidenti con indicazioni geografiche comunitarie devono essere inclusi nell’appendice II (Marchi commerciali di cui all’articolo 7). Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data di oggi, l’appendice II dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate sia sostituita dall’appendice acclusa alla presente. Le sarei grata se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente. Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione. A nome della Comunità europea Mariann Fischer Boel LETTERA N. 2 Lettera del Cile Bruxelles, 24 aprile 2006 Gentile signora, Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta: "mi pregio riferirmi alle riunioni relative ad adeguamenti tecnici svoltesi a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, del 18 novembre 2002, in forza del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le appendici dell’accordo in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti stesse. Nel corso di tali riunioni si è giunti alla conclusione che alcuni marchi commerciali cileni coincidenti con indicazioni geografiche comunitarie devono essere inclusi nell’appendice II (Marchi commerciali di cui all’articolo 7). Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data di oggi, l’appendice II dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate sia sostituita dall’appendice acclusa alla presente. Le sarei grata se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente." Mi pregio confermarLe l’accordo della Repubblica del Cile sul contenuto della Sua lettera. Voglia gradire, i sensi della mia alta considerazione. A nome della Repubblica del Cile Oscar Alcamán Riffo -------------------------------------------------- " "APPENDICE II MARCHI COMMERCIALI DI CUI ALL’ARTICOLO 7 A. Elenco dei marchi commerciali di cui all’articolo 7, paragrafo 2 Cognac Juanico Coña Col Gran Coñac Grappa San Remo B. Elenco dei marchi commerciali di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis [1] Coñac Mabille Coñac Basin – Pasquier Coñac Casino, Camar Coñac Mendoza Coñac Cepa de Oro Traverso Coñac Black Mont Coñac Lomas de Bellavista Gran Coñac Rucalban Coñac Jormus Coñac el Lagar de los Lagos Coñac Tres Pinos Coñac Riobar Coñac Mirador Coñac Tres Aguilas, Fray Francisco Coñac Subercaseaux, 96, Blanc 96 Coñac el Gaitero Coñac 103, Tres Palos Cruzados Coñac Quinta Normal Coñac Mónaco Coñac Ponce de León Coñac Adasme Coñac Monte Grande Coñac Casa Dieguez, Saint Pierre du Roi Coñac d'Cuza Coñac Trianero Calvados Quinta Normal Armagnac Quinta Normal Grapa Mabille Grapa Casino Grapa Ivren Grapa Lomas de Bellavista Grapa Rucalban Grapa Valle del Sur Grapa Tres Pinos Grapa Riobar Grapa el Gaitero Grapa Sol Andino, Uvita Grapa Monte Grande " [1] I vini, le bevande alcoliche e le bevande aromatizzate di cui agli elenchi B dell’accordo sul commercio dei vini e dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegati all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra non devono superare il quantitativo totale di 22000 ettolitri l’anno." --------------------------------------------------