Decisione della Commissione dell’ 11 aprile 2006 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice VI dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (2006/569/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
vista la decisione 2005/269/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra [1], in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
Tenendo conto delle conclusioni della seconda riunione del comitato congiunto dell’accordo sul commercio dei vini e della prima riunione del comitato congiunto dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell’accordo di associazione UE-Cile del 13 e 14 giugno 2005, svoltesi entrambe a Madrid, è necessario modificare l’appendice VI dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra al fine di permettere l’uso, fino al 31 gennaio 2014, sul mercato interno cileno e in quantitativi limitati, di alcuni marchi commerciali cileni coincidenti con indicazioni geografiche comunitarie, con effetto a decorrere dal 24 aprile 2006.
La Comunità e la Repubblica del Cile hanno pertanto negoziato, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, dell’accordo sul commercio dei vini, un accordo in forma di scambio di lettere al fine di modificarne l’appendice VI.
Occorre pertanto approvare l’accordo in forma di scambio di lettere.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice VI dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il commissario per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale è abilitato a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, l’ 11 aprile 2006. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione [1] GU L 84 del 2.4.2005, pag. 19. -------------------------------------------------- Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice VI dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra LETTERA N. 1 Lettera della Comunità europea Bruxelles, 24 aprile 2006 Egregio signore, mi pregio riferirmi alle riunioni relative ad adeguamenti tecnici svoltesi a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, del 18 novembre 2002, in forza del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le appendici dell’accordo in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti stesse. Nel corso di tali riunioni si è giunti alla conclusione che alcuni marchi commerciali cileni coincidenti con indicazioni geografiche comunitarie devono essere inclusi nell’appendice VI (Marchi commerciali di cui all’articolo 7). Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data di oggi, l’appendice VI dell’accordo sul commercio dei vini sia sostituita dall’appendice acclusa alla presente. Le sarei grata se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente. Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione. A nome della Comunità europea Mariann Fischer Boel LETTERA N. 2 Lettera del Cile Bruxelles, 24 aprile 2006 Gentile signora, Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta: "mi pregio riferirmi alle riunioni relative ad adeguamenti tecnici svoltesi a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, del 18 novembre 2002, in forza del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le appendici dell’accordo in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti stesse. Nel corso di tali riunioni si è giunti alla conclusione che alcuni marchi commerciali cileni coincidenti con indicazioni geografiche comunitarie devono essere inclusi nell’appendice VI (Marchi commerciali di cui all’articolo 7). Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data di oggi, l’appendice VI dell’accordo sul commercio dei vini sia sostituita dall’appendice acclusa alla presente. Le sarei grata se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente." Mi pregio confermarLe l’accordo della Repubblica del Cile sul contenuto della Sua lettera. Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione. A nome della Repubblica del Cile Oscar Alcamán Riffo -------------------------------------------------- " "APPENDICE VI MARCHI COMMERCIALI DI CUI ALL’ARTICOLO 7 A. Elenco dei marchi commerciali di cui all’articolo 7, paragrafo 2 Algarves Alsacia Asti Baden Borgoño Burdeos Carmen Margaux Carmen Rhin Cava del Reyno Cava Vergara Cavanegra Champagne Grandier Champaña Rabat Champagne Rabat Champaña Grandier Champaña Valdivieso Champenoise Grandier Champenoise Rabat Errazuriz Panquehue Corton Nueva Extremadura Jerez R. Rabat La Rioja Moselle Oro del Rhin Portofino Porto Franco Provence R Oporto Rabat Ribeiro Savoia Marchetti Toro Uvita de Plata Borgoña Viña Carmen Margaux Viña Manquehue Jerez Viña Manquehue Oporto Viña San Pedro Gran Vino Burdeos B. Elenco dei marchi commerciali di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis [1] Champagne Monterrey Champagne Conde del Maule Champagne L'Heritage Champagne Subercaseaux Champagne Santa Emiliana Champagne Cima Champagne Santa Carolina Champagne Planella Champagne Ambassador, Rosé Ambassador Champagne Merlot Valdivieso Champagne Undurraga Champagne Supreme Champagne Santa Adela Champagne Tocornal Champagne Tarapacá Champagne, Champenoise Viña Mar Jerez Casino Jerez Montalbán La Fortuna Jerez Zalamero Chablis Santa Blanca Chablis Macaya Pommard Macaya Pommard Canepa Pommard Viña el Arrayan Oporto Casino Oporto Traverso Oporto Diamante Centenario Esencia" " [1] I vini, le bevande alcoliche e le bevande aromatizzate di cui agli elenchi B dell’accordo sul commercio dei vini e dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegati all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra non devono superare il quantitativo totale di 22000 ettolitri l’anno. --------------------------------------------------